Accertamento. Gestione antieconomica se l’utile è molto esiguo
Pubblicato il 06 dicembre 2019
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Possibile l’accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore anche in presenza di una società con un bilancio in attivo. È possibile contestare l’antieconomicità della gestione anche se non c’è una vera situazione di perdita, ma solo un utile molto esiguo.
Questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 31814 del 5 dicembre 2019.
Gli Ermellini analizzano il ricorso presentato da una Srl che aveva ricevuto un avviso di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria con il quale si contestavano maggiori redditi, basati essenzialmente sull’antieconomicità della gestione. Gli uffici, nello specifico, avevano constatato la presenza di un reddito d’impresa esiguo a fronte dell’ingente capitale impiegato, oltre che una situazione di anormalità rispetto agli studi di settore.
In primo grado l’atto impositivo era stato annullato e il ricorso ritenuto fondato, mentre la Ctr di Napoli ha capovolto la situazione, ritenendo corretta la tesi erariale visto che erano stati rilevati “gravi e numerosi indizi presuntivi di inattendibilità delle risultanze contabili”, che non dipendevano solo dagli studi di settore, ma anche da una condotta antieconomica dell’impresa, “a prescindere dalla regolarità formale della contabilità tenuta”.
Contro la decisione assunta dalla Ctr l’impresa ha fatto ricorso in Cassazione, ribadendo che non sussistesse l’antieconomicità della gestione, avendo sempre chiuso i bilanci in attivo.
Gestione antieconomica con utile troppo esiguo rispetto agli investimenti sostenuti
Nell’ordinanza n. 31814/2019, la Suprema Corte di Cassazione ritiene che la decisione della Commissione tributaria regionale fosse corretta e meritasse di essere confermata.
Si legge, infatti, nella sentenza che “l'antieconomicità della gestione di un'impresa non può verificarsi solo quando essa concluda il proprio esercizio annuale con una perdita, ma anche quando chiuda il bilancio con un utile talmente esiguo, a fronte di ingenti investimenti sostenuti, da far ritenere senz'altro sconveniente il rischio d'impresa sopportato in rapporto al risultato conseguito”.
Dall’analisi dei costi e dei ricavi dichiarati dall’impresa, quindi, “deve confermarsi che la gestione aziendale si è rilevata antieconomica”.
Inoltre, la decisione della Ctr si era fondata anche su altri elementi, quali il fatto che le rimanenze iniziali erano state stimate dalla contribuente come di valore doppio rispetto a quelle iniziali e la società ha continuato ad assumere ulteriori dipendenti.
Tutto ciò ha portato a far ritenere valido l’accertamento spiccato dall’Amministrazione finanziaria e, al riguardo, specifica la Corte: “il dato che l'accertamento sia “basato” sullo studio di settore non esclude che esso possa trovare anche altre giustificazioni come, ad esempio, riscontrate irregolarità contabili o la ritenuta antieconomicltà della gestione aziendale”.
- edotto.com – Edicola del 3 ottobre 2019 - Start up, accertamento annullabile anche con gestione antieconomica – Moscioni
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