Start up, accertamento annullabile anche con gestione antieconomica

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Start up, accertamento annullabile anche con gestione antieconomica

Può essere annullato un atto di accertamento avviato nei confronti di una start up, anche se la sua gestione risulti antieconomica, dal momento che questo tipo di società ha costi ed esigenze diversi rispetto ad altri tipi di società.

Così la Corte di Cassazione decide in merito ad una vicenda che vede coinvolta una start up, nei cui confronti l’Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento, per l’anno d’imposta 2002, con il quale aveva accertato maggiori imposte dovute a titolo di Irpeg e Irap.

Nel primo grado di giudizio, la Ctp di Roma aveva ritenuto validamente proposta la dichiarazione Irpeg e Irap della società, con conseguente inapplicabilità dell’accertamento induttivo de quo.

In secondo grado, invece, è stato parzialmente accolto l’appello dell’Agenzia per la parte in cui si considerava omessa la dichiarazione fiscale della società per l’anno d’imposta 2002, quindi, considerato legittimamente fondato l’accertamento.

Nel successivo ricorso in Cassazione, infine, è stato ribaltato tale verdetto che aveva ritenuto legittimo l'atto impositivo basato solo sulla condotta antieconomica della Srl.

Nella sentenza n. 24536 del 2 ottobre 2019, infatti, i Supremi giudici valutano attentamente il caso della condotta antieconomica della start up e, in particolare, la vendita del servizio ad un costo inferiore rispetto a quello di acquisto, ritenendo che “il giudice a quo, nel valutare l'antieconomicità e l'incongruità della spesa, ha totalmente omesso ogni considerazione delle circostanze fattuali (attinenti alle concrete modalità di svolgimento della fase iniziale dell'attività in questione, con particolare riguardo ai relativi costi fissi) addotte dalla difesa dell'azienda, che se debitamente apprezzate, avrebbero potuto, in ipotesi, escludere il fondamento stesso del relativo ragionamento inferenziale”.

Secondo la Corte è, dunque, "fondata la censura relativa all'omesso esame dei fatti, già discussi nel contraddittorio tra le parti, decisivi per il giudizio, in quanto idonei a contrastare l'unico presupposto - l'antieconomicità della gestione - individuato dalla Ctr in motivazione a sostegno dell'inattendibilità della contabilità della società ricorrente e quindi del ricorso all'accertamento induttivo. Né, d'altronde, potrebbe escludersi la rilevanza di tale carenza della motivazione, come invece sostenuto dal fisco, sulla base della circostanza che l'avviso di accertamento evidenziava ulteriori specifici profili di inattendibilità della documentazione contabile".

Secondo la Corte, infatti, non viene preso in considerazione nessun altro profilo di inattendibilità se non quello dell’antieconomicità.

Pertanto, il ricorso della società viene accolto ritenendosi possibile annullare un atto di accertamento anche in presenza di una gestione assolutamente antieconomica. Infatti, conclude la Corte, “l'inerenza all'attività dei costi sostenuti deve essere apprezzata attraverso un giudizio qualitativo, scevro dai riferimenti ai concetti di utilità o vantaggio, afferenti ad un giudizio quantitativo, e deve essere distinta anche dalla nozione di congruità del costo”.

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