Accertamento doganale, il termine dei tre anni è decadenziale

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A seguito della ridefinizione, a livello comunitario, delle nuove linee guida in materia di accertamento e contabilizzazione delle risorse proprie tradizionali, l’Agenzia delle Dogane ha diffuso una nota, in data 8 maggio 2015, con la quale si dà conto dell’avvenuta modifica.

Comunicazione del debito al contribuente

Nella nota viene precisato, in particolare, il termine entro cui può essere effettuata la comunicazione del debito al contribuente e, al riguardo, si specifica che essa non può avvenire dopo che siano passati tre anni dall'insorgenza dell'obbligazione doganale.

È, infatti, perentorio il termine di tre anni previsto dall'articolo 221.3 del Codice doganale comunitario. Ciò, in quanto tale termine ha natura “decadenziale” e non “prescrizionale”, come finora sostenuto dall’Amministrazione doganale.

Pertanto, una volta spirato, all’Amministrazione è preclusa ogni possibile azione di accertamento e recupero dei diritti doganali.

Diversa è la situazione che si viene a creare in caso di reato. Le Dogane possono, infatti, agire anche oltre il termine indicato.

Si legge nella nota che in presenza di un procedimento giudiziario, per la rilevanza penale dell'obbligazione doganale, l'operatività del termine triennale in esame è regolata invece dai singoli ordinamenti dei vari Stati membri, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 221.4 del Codice doganale comunitario.

Con riferimento ai principi nazionali, il suddetto termine va inteso come prescrizionale e la prescrizione, per poter avere efficacia, deve essere eccepita dalla parte interessata, ai sensi dell'art. 2938 Codice civile.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi del 13 maggio 2015, p. 27 - Accertamenti doganali ammessi entro 3 anni - Rosati

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