Accertamento analitico induttivo illegittimo senza scritture contabili

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Accertamento analitico induttivo illegittimo senza scritture contabili

L'accertamento analitico-induttivo in cui gli uffici del Fisco prescindono completamente dalle scritture contabili senza presunzioni gravi, precise e concordanti è illegittimo, perchè sarebbe da considerare come una rettifica induttiva pura che è da ritenere legittima solo in caso di “parziale od assoluta” inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili.

Così si è espressa la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 20132 depositata il 7 ottobre 2016, nella quale vengono analizzate le motivazioni del ricorso dell'Agenzia delle Entrate, a seguito della decisione della Ctr di considerare inadeguati gli elementi utilizzati dal Fisco per la ricostruzione induttiva del reddito di impresa dichiarato da un contribuente.

La Cassazione, confermando la decisione della Corte d'Appello ha ritenuto le motivazioni dell'Agenzia inidonee, soprattutto alla luce del fatto che l'accertamento oggetto della controversia era stato effettuato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera. d) del DPR n. 600/1973 ed era, quindi, un accertamento analitico induttivo, che è ben differente da quello effettuato ai sensi del comma secondo, che è invece un accertamento induttivo puro.

Accertamento analitico induttivo differente da accertamento induttivo puro

Secondo la sentenza n. 20132/2016 il discriminante tra le due forme di accertamento va ricercato rispettivamente nella “parziale od assoluta” inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili.

Nel primo caso (accertamento analitico-induttivo), l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi dichiarati non è tale da dover prescindere dalle scritture contabili, dato che l'ufficio accertatore è legittimato a “completare” le lacune riscontrate utilizzando anche presunzioni semplici.

Nel secondo tipo di accertamento (induttivo puro), invece, le omissioni o le indicazioni false risultano tali da inficiare l'attendibilità e l’utilizzabilità delle stesse ai fini dell'accertamento, con la conseguenza che l'Amministrazione finanziaria può prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili ed è legittimata a determinare l'imponibile in base ad elementi puramente indiziari anche se inidonei ad assurgere a prova presuntiva.

Nel caso di specie, l'Amministrazione finanziaria pur facendo esplicito riferimento all’accertamento analitico extracontabile, aveva ricostruito i ricavi sulla base di elementi che prescindevano dalle scritture contabili anche se, di fatto, l'ufficio ne aveva la disponibilità. Per tali ragioni, all'ufficio non era dato di prescindere dai dati del contribuente, ma solo di completarli mediante il ricorso a presunzioni semplici.

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