Abuso del diritto va iscritto nelle condotte lecite

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Abuso del diritto va iscritto nelle condotte lecite

Devono ritenersi escluse dalla nozione di abuso del diritto in materia tributaria – secondo costante giurisprudenza di legittimità – le ipotesi di condotte illecite fraudolente o anche soltanto simulatorie, in quanto il fenomeno abusivo deve iscriversi nell'ambito delle sole condotte lecite, che consentono cioè di perseguire legalmente il risultato finale previsto.

E' uno dei principi affermati dalla Corte di Cassazione, sezione tributaria civile, nella sentenza n. 26060 depositata il 30 dicembre 2015, con cui è stato respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, volto a contestare l'asserita condotta abusiva di una S.r.l., che aveva ricevuto in locazione un aeromobile da una scietà tedesca, che a sua voltà lo aveva ricevuto, sempre in locazione, da un'azienda italiana.

Detto complesso meccanismo negoziale finalizzato, secondo l'Agenzia, ad eludere il pagamento dell'Iva in Italia, non integra, secondo la Suprema Corte, gli estremi di una condotta abusiva.

Condotta abusiva se l'operazione è economicamente conveniente

Oltretutto – specificano gli ermellini - gli indici ai quali attingere per rinvenire l' abusività della condotta debbono essere ricercati nel limite imposto dalla convenienza economica dell'operazione, data la peculiare situazione economico – patrimoniale e la organizzazione aziendale del soggetto interessato.

E nel caso di specie, gli elementi della fattispecie concreta evidenziano, viceversa, un utilizzo abnorme dello schema negoziale prescelto (locazione) rispetto alla causa del negozio atipico (leasing finanziario), anomalie concernenti l'entità dei canoni locativi, la durata del rapporto rispetto alla obsolescenza del bene, la partecipazione trilaterale alla operazione economica ecc. Tutti fattori, insomma, atti a dimostrare la "antieconomicità"del contratto di locazione rispetto a quello di leasing.

Vantaggio fiscale della condotta abusiva. La prova spetta all'Ufficio finanziario

E se un vantaggio fiscale, nel caso de quo, ci fosse stato (così da qualificare la condotta quale abusiva), sarebbe stato onere dell'Ufficio – tuttavia inadempiuto – fornirne la piena prova, non essendo sufficienti a fondare l'accertamento dell'elusione le c.d.  "presunzioni semplici, ancorché precise, gravi e concordanti".

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