Abuso del diritto solo se viene violata una norma specifica

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Non si può parlare di abuso del diritto se non viene indicata specificatamente la norma che sarebbe stata violata. In sintesi, è questo il principio fissato dalla Corte di cassazione, terza sezione penale, nelle sentenze nn. 33184 e 33187, accogliendo il ricorso presentato dai difensori di alcuni rappresentanti legali di imprese a cui il Fisco aveva contestato l'omessa presentazione della dichiarazione. In realtà gli imputati avevano presentato la dichiarazione dei redditi entro i 90 giorni successivi alla scadenza, ma indicando degli importi irrisori a fronte del reale giro d'affari delle società.

Secondo la tesi del tribunale, la presentazione della dichiarazione con importi minimi aveva il solo scopo di evitare il controllo automatizzato della dichiarazione: da qui l'accusa di abuso di diritto.

Per la Corte di cassazione, il tribunale ha erroneamente ritenuto sussistente l'abuso di diritto senza fornire indicazione sulla norma antielusiva violata, ma limitandosi a richiamare il generico principio di correttezza e buona fede; inoltre, non si è nemmeno accennato al risparmio d'imposta che ne sarebbe scaturito.

La sentenza ha affermato che, la condotta, per essere penalmente rilevante, deve dare luogo alla violazione di una norma antielusiva specifica.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 27 - Cautele sull'abuso penale - Alberici
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 15 - L'abuso del diritto non è sempre reato - Iorio

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