Abogados, ricorso in Cassazione con prova dell'iscrizione nella sezione speciale
Pubblicato il 17 giugno 2015
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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 25210 del 16 giugno 2015, ha dichiarato inammissibile un ricorso proposto con atto sottoscritto da un difensore che aveva conseguito il proprio titolo in Spagna e che aveva addotto di essere iscritto all'ordine degli avvocati di Foggia e nel collegio de avocat spagnolo, e di essere abilitato all'esercizio della professione forense innanzi al Tribunale supremo spagnolo.
La declaratoria di inammissibilità è stata resa in considerazione dell'assorbente ragione che l'impugnazione era stata proposta con atto sottoscritto da un difensore “che non risultava iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione”.
Per poter esercitare il patrocinio dinanzi alla Cassazione – si legge nel testo della decisione – è necessaria la speciale abilitazione derivante dall'iscrizione nell'albo indicato nell'articolo 613, comma 1, del Codice di rito.
Nel caso che ci occupa, “se il difensore avesse inteso far valere la diversa abilitazione professionale conseguita in Spagna” – precisa la Corte - “avrebbe dovuto dimostrare la sua iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati stabiliti che postula, per l'esercizio del patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati cassazionisti, prevista dall'articolo 9 del Decreto legislativo n. 96/2001”.
- Il Sole 24Ore – Norme e Tributi – In breve, p. 42 - Niente «abocados» in Cassazione
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