Abbandono scuola media Niente reato
Pubblicato il 01 febbraio 2017
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Attualmente, la vigente Legge n. 53 del 2003 stabilisce l’obbligo scolastico per almeno 12 anni a partire dalla iscrizione alla prima classe della scuola primaria, o, comunque, fino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.
Non sussiste tuttavia alcuna norma penale che punisce l’inosservanza dell’obbligo scolastico della scuola media anche inferiore. Sicché l’eventuale estensione dell’art. 731 c.p. a detta ipotesi, si risolverebbe in un’inammissibile interpretazione analogica in malam partem.
Contravvenzione violazione obbligo scuola elementare
Va difatti ribadito, secondo consolidata giurisprudenza, che la fattispecie di cui al suindicato art. 731 c.p. - che punisce con ammenda chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giustificato motivo, di impartirgli istruzione elementare – non va a sanzionare l’inosservanza del generico obbligo scolastico. Viceversa, prevede una ben precisa condotta, costituita dalla violazione dello specifico obbligo di istruzione elementare.
Sicché all’estensione dell’obbligo scolastico oltre la scuola media, in altre parole, non è seguita l’introduzione di alcuna sanzione penale in caso di sua violazione.
Sulla scorta di detti motivi la Corte di Cassazione, terza sezione penale, con sentenza n. 4520 del 31 gennaio 2017, ha accolto il ricorso di due genitori, avverso la loro condanna per la contravvenzione di cui all’art. 731 c.p., per non aver vigilato sulle numerose assenze dei figli, così omettendo di impartire loro l’istruzione secondaria di primo grado.
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