A discrezione del giudice avvalersi della polizia tributaria per indagare sui redditi dei coniugi

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In presenza di contestazioni riferite al riconoscimento ed alla determinazione dell’assegno divorzile, il Tribunale, ai sensi dell’articolo 5, nono comma, della Legge n. 898/1970, può disporre “indagini sui redditi e patrimoni dei coniugi e sul loro effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria”.

E tale facoltà, che costituisce una deroga alle regole generali sull’onere della prova, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non può essere considerato anche come un dovere imposto sulla base della semplice contestazione delle parti in ordine alle loro rispettive condizioni economiche.

E’ quanto ricordato dai giudici della Cassazione nel testo della sentenza n. 16094 del 21 settembre 2012.
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