A carico del soccombente anche le consultazioni con il cliente successive alla sentenza definitiva

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Con sentenza n. 13482 del 20 giugno 2011, la Corte di cassazione ha spiegato che gli onorari e i diritti di procuratore per le voci tariffarie “consultazioni con il cliente” e “corrispondenza informativa con il cliente” sono ripetibili nei confronti della parte soccombente in sede di precetto intimato dalla parte vittoriosa “anche successivamente e in relazione alla sentenza definitiva”.

Sulla base di detto assunto, i giudici di legittimità hanno respinto il ricorso presentato dalla parte soccombente in un procedimento relativo ad una controversia in materia locatizia, che era stato condannato, dai giudici di merito, al versamento di tutte le spese legali, incluse quelle relative alle consultazioni e alla corrispondenza informativa fra la controparte ed il suo avvocato.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 22 – Rimborsi a 360° per chi ha vinto la causa – Alberici

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