770 in scadenza a fine mese: possibile trasmettere i dati anche in più flussi
Pubblicato il 18 ottobre 2018
In questo articolo:
- Modello 770 e Certificazione Unica
- Modello 770/2018 – Le novità
- Suddivisione della dichiarazione
- Redazione della dichiarazione
- Quadri compilati e ritenute operate
- Sezione Gestione separata
- Chi deve presentare la dichiarazione
- Modalità di presentazione telematica
- Correzione della dichiarazione
- Le sanzioni dei sostituti d’imposta
- Tardiva presentazione della dichiarazione (entro 90 giorni)
- Mancata indicazione dei percipienti
- Omesso o insufficiente versamento di ritenute
- Il ravvedimento operoso
- Operazioni straordinarie
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La dichiarazione per i sostituti d’imposta 2018, per l’anno 2017, è stata approvata dall’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 15 gennaio 2018. Con la dichiarazione è possibile comunicare i dati relativi alle ritenute operate nell’anno 2017 con i relativi versamenti, le ritenute operate su dividendi, i proventi da partecipazione, i redditi di capitale od operazioni di natura finanziaria ed i versamenti effettuati dai sostituti d’imposta.
Il modello 770 viene, inoltre, utilizzato per l’indicazione delle compensazioni effettuate, nonché per l’indicazione dei crediti d’imposta utilizzati e dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.
Anche quest’anno il modello è un unico (in sostituzione del vecchio modello semplificato e ordinario). Tra le novità si segnala che l’art. 1, comma 933, della Legge 205/2017 ha spostato il termine per la trasmissione della dichiarazione, in via strutturale, al 31 ottobre.
Modello 770 e Certificazione Unica
La dichiarazione del sostituto d’imposta è suddivisa in due diversi modelli:
- Certificazione Unica (CU):
- Modello 770.
La Certificazione Unica doveva essere trasmessa dai sostituti d’imposta entro lo scorso 7 marzo, direttamente o tramite un intermediario abilitato. Va, inoltre, specificato che le CU che contengono solo redditi di lavoro autonomo, che non rientrano nella dichiarazione precompilata, possono essere trasmesse entro il termine della presentazione del modello 770, ovvero entro il 31 ottobre 2018.
La certificazione serve a trasmettere i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2017 nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.
Nel modello vi sono i dati riguardanti l’anno d’imposta 2017, relativi ai redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all’assistenza fiscale prestata nell’anno 2017 per il periodo d’imposta precedente.
Il modello 770, invece, dovrà essere trasmesso telematicamente all’Agenzia delle Entrate (direttamente o tramite un intermediario abilitato), entro il 31 ottobre 2018.
Il modello 770 serve a trasmettere i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2017, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate e inoltre il riepilogo dei crediti, nonché altri dati contributivi ed assicurativi.
Deve essere inoltre utilizzato dagli intermediari e dai soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell’anno 2017 od operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni operate ed i crediti d’imposta utilizzati.
E’ utilizzato per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, qualora applichino una ritenuta sull’ammontare dei canoni e corrispettivi nelle locazioni brevi.
Modello 770/2018 – Le novità
Il termine di presentazione viene allungato rispetto agli anni precedenti e coincide con il 31 ottobre 2018.
Relativamente al modello è in parte cambiato il frontespizio, nella sezione “Redazione della dichiarazione”, con riferimento all’invio separato dei flussi di ritenute da parte di intermediari o sostituti di imposta differenti, in alternativa all’invio di un unico flusso.
Il sostituto ha la possibilità di trasmettere i dati anche in più flussi (ad esempio, un file contenente le informazioni relative alle ritenute da lavoro autonomo ed un altro file comprendente i dati relativi alle ritenute da lavoro dipendente).
NB! - Ciascun intermediario chiamato a trasmettere i dati relativi alle ritenute dello stesso sostituto d’imposta dovrà obbligatoriamente comunicare il codice fiscale degli altri intermediari, con l’indicazione dei flussi che verranno trasmessi da ciascuno di essi. |
Il quadro SK subisce una riconfigurazione dal momento che gli utili da partecipazione in soggetti Ires e i proventi equiparati da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (dal 2017 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), concorrono al reddito complessivo nella più elevata misura del 58,14%. Il modello 770/2018 recepisce i dati del nuovo modello di certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) rilasciato, entro il 31 marzo di ogni anno, dai soggetti che hanno corrisposto utili e proventi equiparati a favore di soggetti residenti in Italia.
Viene rivisto il Quadro ST per consentire di comunicare all’Agenzia delle Entrate le nuove modalità di versamento delle ritenute del 4% relative ai contratti di appalto di opere e servizi forniti al condominio al raggiungimento della soglia minima di 500 euro.
Vi saranno due nuove causali T e U da utilizzare per segnalare i versamenti di ritenute operate nel 2017 dal condominio, sui corrispettivi dovuti per le prestazioni relative a contratti d’appalto, di opere o servizi effettuate nell’esercizio di impresa. Nello specifico si utilizzeranno:
- il codice T – se il versamento si riferisce alle ritenute operate nel 2017 dal condominio, in qualità di sostituto d’imposta, sui corrispettivi dovuti per le prestazioni relative a contratti d’appalto, di opere o servizi effettuate nell’esercizio d’impresa, qualora sia stato raggiunto l’importo stabilito di 500 euro.
- il codice U – Se il versamento si riferisce alle ritenute operate, da gennaio a maggio, da giugno a novembre, ovvero a dicembre 2017, dal condominio in qualità di sostituto d’imposta, sui corrispettivi dovuti per le prestazioni relative a contratti d’appalto, di opere o servizi effettuate nell’esercizio d’impresa, ritenute per le quali sussiste l’obbligo di versamento rispettivamente entro il 30 giugno 2017, entro il 20 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018, qualora non sia stato raggiunto l’importo do 500 euro.
Da ultimo, nel quadro SX, è stato ridefinito il rigo SX1 per esporre la fruizione dei crediti avvenuta nel 2017, oltre ai crediti sorti nel 2017.
Suddivisione della dichiarazione
I sostituti d’imposta hanno la facoltà di suddividere il modello 770 inviando, oltre al frontespizio, i prospetti ST, SV, SX relativi alle ritenute operate su:
- redditi di lavoro dipendente ed assimilati;
- redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico, già presenti nel quadro SY;
- locazioni brevi inserite all’interno della CU;
- somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza.
NB! – La flessibilità accordata deve essere gestita attraverso gli spazi del frontespizio “Redazione della dichiarazione” e “Tipo di dichiarazione”. |
Redazione della dichiarazione
Nella sezione “Redazione della dichiarazione” sono presenti due sezioni: “quadri compilati e ritenute operate” e “gestione separata”, inoltre sono richieste due informazioni, la “tipologia di invio” e “casi di non trasmissione dei quadri ST, SV e/o SX”.
Relativamente alla tipologia di invio vi è la possibilità di trasmettere i dati separatamente in più flussi (massimo 3) o in un unico flusso, il campo va compilato per indicare quale tipologia di invio è effettuata, in particolare occorre indicare il valore:
- 1 - nel caso in cui il sostituto opti per trasmettere un unico flusso contenente i dati riferiti ai diversi redditi gestiti nel modello 770/2018;
- 2 - nel caso in cui il sostituto opti per inviare separatamente i dati relativi ai diversi redditi gestiti nel modello 770/2018.
Nel successivo campo (casi di non trasmissione dei prospetti ST, SV e/o SX) verranno indicate le situazioni nelle quali il sostituto può non allegare i prospetti ST, SV e/o SX al modello 770. In particolare, si indicherà il codice:
- 1 - nel caso di amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che non sono obbligate alla compilazione dei prospetti ST, SV e SX;
- 2 - nel caso di sostituto che non abbia operato ritenute relative al periodo d’imposta 2017 e che, quindi, non è obbligato alla compilazione dei prospetti ST e SV.
Quadri compilati e ritenute operate
La sezione “Quadri compilati e ritenute operate” deve essere utilizzata per segnalare all’Agenzia delle Entrate:
- i quadri che compongono le dichiarazioni che si stanno trasmettendo (SF SG SS DI ST SV SX SY SH SI SK SL SM SO SP SQ), barrando le relative caselle;
- le ritenute operate barrando le caselle:
- “Dipendente” qualora siano state operate ritenute su redditi di lavoro dipendente ed assimilati;
- “Autonomo” qualora siano state operate ritenute su redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- “Capitale” qualora siano state operate ritenute su dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico, già presenti nel quadro SY;
- “Locazioni brevi” qualora siano state operate ritenute sulle locazioni brevi, inserite all’interno della CU;
- “Altre ritenute”qualora siano state operate ritenute su somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza.
Sezione Gestione separata
La sezione deve essere compilata qualora il sostituto si voglia avvalere della facoltà di trasmettere i dati separatamente in più flussi ed abbia indicato il codice “2” nella casella “Tipologia invio”.
Si ricorda che la dichiarazione può essere trasmessa, massimo con tre flussi che devono ricomprendere le cinque tipologie di ritenute (Dipendente, Autonomo, Capitale, Locazioni brevi, altre ritenute).
Operativamente:
- occorre barrare la casella inerente il flusso inviato, presente nella sezione “Quadri compilati e ritenute”;
- occorre indicare, nella sezione “gestione separata” il codice fiscale dell’altro incaricato (massimo due) e barrare la casella inerente alle tipologie reddituali che saranno trasmesse dal citato altro incaricato.
In presenza del flusso “autonomo”, il flusso locazioni può essere abbinato solo a quest’ultimo (quindi il flusso locazioni non può essere abbinato al flusso dipendenti e neppure può essere trasmesso separatamente). Può essere trasmesso il solo flusso locazioni in assenza del flusso autonomo.
Chi deve presentare la dichiarazione
Sono tenuti a presentare il modello 770/2018 i sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, che nel 2017 hanno corrisposto somme e valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici e redditi diversi (ex 770 ordinario), nonché coloro che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte (ex modello semplificato) e/o contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS e alla gestione dipendenti pubblici (ex INPDAP) e/o premi assicurativi dovuti all’INAIL.
In dettaglio, i soggetti che devono attestare versamenti e compensazioni relativi ai redditi di lavoro dipendete, assimilato e autonomo, sono:
- le società di capitali residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti commerciali equiparati alle società di capitali residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato;
- le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali istituite ai sensi degli artt. 22 e 23 della L. 8 giugno 1990, n. 142, e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
- le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
- i Trust;
- i condomìni;
- le società di persone residenti nel territorio dello Stato;
- le società di armamento residenti nel territorio dello Stato;
- le società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;
- le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;
- le aziende coniugali, se l’attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato;
- i gruppi europei d’interesse economico (GEIE);
- le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
- le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
- le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, le quali operano le ritenute ai sensi dell’art. 29 del D.P.R. n. 600/73;
- i curatori fallimentari e i commissari liquidatori;
- gli eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta deceduto.
Le istruzioni ricordano, inoltre, che sono in ogni caso tenuti alla presentazione del modello 770 i soggetti (fino al 2016 tenuti a presentare il modello 770/ordinario) i quali:
- hanno applicato nel 2017 l’imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui al D.Lgs. n. 239 del 1° aprile 1996;
- hanno applicato nel 2017 l’imposta sostitutiva sui dividendi ai sensi dell’art. 27-ter del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973;
- hanno applicato nel 2017 l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 6 del Decreto Legislativo n. 461 del 1° novembre 1997, nonché all’articolo 7 dello stesso decreto limitatamente ai soggetti diversi da quelli indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e d), del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986;
- sono tenuti agli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 6, c. 2, e 10, D.Lgs. n. 461 del 1997;
- sono tenuti all’obbligo di comunicazione degli utili pagati nel 2017;
- sono rappresentanti fiscali di soggetto non residente.
Modalità di presentazione telematica
La dichiarazione dei sostituti d’imposta deve obbligatoriamente essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato (o tramite altri soggetti incaricati per le Amministrazioni) o tramite società appartenente al gruppo.
La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui si è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate (la prova della presentazione è data dalla comunicazione rilasciata per via telematica dall’Agenzia delle Entrate che attesta l’avvenuto ricevimento).
Il servizio telematico restituisce, immediatamente dopo l’invio, un messaggio che conferma solo l’avvenuta trasmissione del file e, in seguito, fornisce all’utente una comunicazione che attesta l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione.
Correzione della dichiarazione
La scadenza per l’invio telematico del modello 770/2018 è fissata al prossimo 31 ottobre 2018 e da questa data scaturiscono tutti i termini connessi per l’irrogazione delle sanzioni e per l’esercizio del ravvedimento operoso.
Nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare un modello 770, precedentemente presentato, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella “Correttiva nei termini”.
Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il sostituto d’imposta può rettificare o integrare la stessa presentando una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, barrando la casella “Dichiarazione integrativa”.
Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria.
NB! - Si precisa che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni. |
Le dichiarazioni dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito d’imposta, mediante successiva dichiarazione da presentare, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del D.P.R. 600 del 29 settembre 1973, e successive modificazioni.
Ricordiamo che l’art. 5 del D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016 ha uniformato il termine di presentazione delle dichiarazioni integrative, sia a sfavore che a favore del contribuente.
Entrambe sono presentabili entro e non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione successiva.
Le sanzioni dei sostituti d’imposta
Il D.lgs 158 del 24 settembre 2015 ha riscritto il sistema sanzionatorio amministrativo in ambito fiscale, con effetti dal primo gennaio 2016 e la Legge di Stabilità 2016 ha anticipato di un anno l’entrata in vigore delle nuove sanzioni amministrative tributarie, che originariamente dovevano essere applicabili soltanto a partire dal primo gennaio 2017.
Una prima fattispecie è quella dell’omessa presentazione che si sostanzia, oltre che nell’ipotesi di mancata presentazione, anche nelle seguenti ipotesi:
- dichiarazione tardiva presentata con ritardo superiore a 90 giorni;
- dichiarazione redatta su modelli non conformi a quelli approvati dall’Agenzia delle Entrate;
- dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta da soggetto sfornito della rappresentanza legale o negoziale e non regolarizzata entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito da parte dell’Ufficio.
L’omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta viene sanzionata in maniera diversa a seconda che le ritenute siano state:
- interamente versate;
- non versate.
Se le ritenute sono state totalmente versate, la sanzione prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta va da 250,00 euro a 2.000,00 euro.
Se la dichiarazione omessa è presentata oltre il 90° giorno, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo (e comunque prima dell’inizio di qualunque attività di accertamento di cui si abbia avuto formale conoscenza) si applica la sanzione da 150,00 euro a 500,00 euro e la sanzione per omessa indicazione del percipiente è pari ad 50,00 euro.
La sanzione prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta quando le ritenute relative ai compensi, interessi e altre somme non sono state versate va dal 120% al 240% dell’ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di 250,00 euro.
Se la dichiarazione omessa è presentata oltre il 90° giorno ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo (e comunque prima dell’inizio di qualunque attività di accertamento di cui si abbia avuto formale conoscenza) si applica la sanzione dal 60% al 120% dell’ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di 200,00 euro.
La suddetta sanzione è applicabile anche quando una sola delle ritenute risulti versata alla data in cui si realizza l’omessa presentazione del modello 770.
In questo caso, oltre alle sanzioni per omessa dichiarazione, devono aggiungersi quelle previste per le violazioni degli obblighi di esecuzione di ritenute alla fonte e di versamento delle ritenute.
Tardiva presentazione della dichiarazione (entro 90 giorni)
La dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine è considerata valida, ferma restando la sanzione per il ritardo.
Se le ritenute siano state interamente versate, la tardiva presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta è sanzionata con una somma che va da 250,00 a 2.000,00 euro.
In caso di omesso versamento delle ritenute, non regolarizzato con ravvedimento operoso, si rende applicabile anche la sanzione del 30% (15% in caso di ritardi non superiori a 90 giorni) della somma non versata più interessi legali.
La sanzione per infedele dichiarazione dei sostituti d’imposta (inesatta indicazione di redditi e ritenute) va dal 90% al 180% delle ritenute non versate, con un minimo di 250,00 euro. Tale sanzione è:
- aumentata della metà, in caso di violazioni realizzate mediante l’utilizzo di documentazione falsa, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente;
- ridotta ad un terzo, se l’ammontare delle ritenute non versate riferibili alla differenza tra l’ammontare dei compensi, interessi ed altre somme accertati e dichiarati è inferiore al 3% delle ritenute riferibili all’ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati, e comunque inferiori a 30.000,00 euro.
È prevista una sanzione che va da 250,00 euro a 2.000,00 euro se le ritenute relative a compensi, interessi ed altre somme non dichiarati siano state interamente versate.
Mancata indicazione dei percipienti
Qualora la dichiarazione non contenga tutti i percipienti, si applica, per ogni nominativo omesso, la sanzione di 50,00 euro. Qualora il modello 770 non sia stato presentato, è applicata la sanzione relativa all’omessa presentazione della dichiarazione, maggiorata di un quarto o raddoppiata, ma non è applicata cumulativamente anche la sanzione per l’omessa indicazione dei percipienti e conseguente omessa indicazione delle ritenute.
Qualora non venga presentato il Modello 770, questa sanzione non si applica, ma si applica quella relativa all’omessa presentazione della dichiarazione, maggiorata di un quarto o raddoppiata, ma non è applicabile cumulativamente anche la sanzione per l’omessa indicazione dei percipienti. In caso di omessa o incompleta indicazione dei dati previsti dall’art. 4 Dpr 322/1998 è prevista la sanzione da 500,00 euro a 4.000,00 euro.
Omesso o insufficiente versamento di ritenute
Nel caso di omesso o insufficiente versamento delle ritenute alla fonte è applicabile la sanzione pari al 30% delle somme non versate o versate oltre le prescritte scadenze, oltre gli interessi. Tuttavia, per effetto delle modifiche all’articolo 13 D.lgs 471/1997, per i versamenti effettuati:
- con un ritardo non superiore a 90 giorni la sanzione è pari al 15% dell’imposta non versata;
- con un ritardo non superiore a 15 giorni la sanzione del 15% è ridotta ad 1/15 per ogni giorno di ritardo.
Il ravvedimento operoso
L’art. 13 del Dlgs 472/1997, e successive modifiche, consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente la propria posizione in merito a violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonché di pagamento delle ritenute dovute.
La Legge n. 147/2014 ha introdotto importanti novità relative al ravvedimento operoso; in particolare:
- l’espansione del periodo durante il quale è possibile ravvedersi, con conseguente rimodulazione delle riduzioni delle sanzioni (il ravvedimento è ora applicabile per tutta la durata del periodo di accertamento, salvo consegna del processo di constatazione);
- la possibilità di regolarizzare errori ed omissioni anche nel caso in cui la violazione sia già stata constatata, o siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche. Non sarà possibile ravvedersi solo nel caso in cui venga notificato un atto di liquidazione o accertamento.
Le violazioni che possono essere sanate con il ravvedimento sono:
- omesso o insufficiente versamento di ritenute;
- errori nella compilazione del Modello 770;
- mancata presentazione del Modello 770.
In caso di omesso o insufficiente versamento di ritenute per perfezionare il ravvedimento è necessario versare:
- l’imposta o la maggiore imposta non versata;
- gli interessi legali, con maturazione giorno per giorno;
- la sanzione ridotta, variabile a seconda della sanzione originaria e dei termini entro cui avviene la regolarizzazione
Operazioni straordinarie
La gestione del modello 770 può diventare complessa nell’ipotesi di operazioni straordinarie che possono portare:
- all’estinzione del soggetto;
- all’estinzione del soggetto con prosecuzione dell’attività in capo ad un altro soggetto;
- alla prosecuzione dell’attività in capo ad un altro soggetto.
Le regole di compilazione del modello distinguono temporalmente le operazioni straordinarie tra quelle effettuate prima del rilascio della CU e quelle tra il 7 marzo e la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione (31 ottobre 2018).
Ciò è necessario per distinguere le attività riferibili al soggetto obbligato alla presentazione della dichiarazione rispetto alle operazioni relative all’attività che ha preceduto l’operazione straordinaria.
In tale contesto, la CU svolge la funzione di raccolta dei dati reddituali di dettaglio e il modello 770 ha come funzione la comunicazione dei prospetti di versamento e di compensazione.
La riorganizzazione della dichiarazione dei dati nei due distinti modello (CU e Modello 770) individua tre casi relativi alle operazioni straordinarie.
Operazioni realizzate nel corso del 2017
La comunicazione dei dati è stata già effettuata nella CU/2018 e nel modello 770 vi sarà la comunicazione nel prospetto dei versamenti dei soggetti che hanno effettuato le ritenute distintamente dai soggetti che hanno versato le predette ritenute.
Operazioni straordinarie realizzate nel corso del 2018 ma entro il 7 marzo 2018
In presenza di operazioni che fanno “estinguere”, il soggetto, che ha presentato la CU, presenterà anche il modello 770.
Operazioni straordinarie realizzate dopo il 7 marzo 2018
In questo caso se il soggetto si estingue, un differente soggetto presenterà il modello 770.
Quadro Normativo |
Provvedimento Agenzia delle Entrate del 15 marzo 2018 |
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