19/E. Le novità del regime di tassazione degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari italiani ed esteri

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Con la circolare n. 19/E del 4 giugno 2013, l’Agenzia delle Entrate passa in rassegna il nuovo regime di tassazione degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto italiano ed estero, alla luce delle modifiche normative introdotte nel nostro ordinamento dal Dlgs n. 47/2012, di recepimento della Direttiva comunitaria 2009/65/Ce (Ucits Iv).

Obiettivo della suddetta Direttiva è quello di abolire le restrizioni alla libera circolazione di quote o azioni di OICVM nell’Unione europea al fine di contribuire ad una maggiore stabilità del sistema finanziario.

In tale ottica devono essere interpretate le novità legislative recepite nell’ordinamento italiano.

Particolare rilevanza assume, infatti, il cosiddetto “passaporto del gestore”, che consente alle società autorizzate a prestare il servizio di gestione del risparmio (SGR), di istituire e gestire OICVM armonizzati in altri stati membri della UE senza necessità di costituire in tali Stati una società di gestione. Ciò vuol dire che viene riconosciuto in tutta l’Unione europea il sistema di autorizzazioni e di vigilanza prudenziale di ogni singolo Stato membro. Le SGR, infatti, possono esercitare la propria attività solo sotto la vigilanza dello Stato membro di origine e l’autorizzazione rilasciata dall’autorità di vigilanza di quest’ultimo è valida in tutti gli altri Stati.

Inoltre, sempre in virtù del recepimento della direttiva UCITIS IV, sono anche riconosciute e disciplinate le fusioni transfrontaliere tra OICVM armonizzati.

Da sottolineare, poi, come il Dlgs n. 47/2012 abbia modificato il Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria, integrando la disciplina fiscale degli OICVM e abolendo il doppio binario per il calcolo della base imponibile in caso di trasferimento per successione di quote/azioni di organismi di investimento, ai fini della determinazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi.

Sempre per ciò che riguarda il regime di tassazione degli organismi di investimento collettivo, la circolare n. 19/E – ripercorrendo l’excursus normativo – esamina anche le altre principali modifiche alla disciplina, soffermandosi in particolare sull’aspetto della compensazione del risparmio d’imposta.

Alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto 47/2012 si specifica che “potranno essere utilizzati in compensazione del risparmio d’imposta relativo ai risultati negativi maturati dagli OICVM italiani e dai fondi lussemburghesi storici anche le ritenute sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione agli OICVM di diritto estero conformi alla Direttiva istituiti e gestiti dalle SGR italiane.
Allegati Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 18 - La Sgr con passaporto è sostituto d'imposta - Barbagelata
  • ItaliaOggi, p. 26 - L’Oicvm viaggia spedito

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