Zone logistiche semplificate, pubblicato il regolamento istitutivo
Pubblicato il 04 aprile 2024
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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2024 il Decreto del presidente del consiglio dei ministri (Dpcm) n. 40 del 4 marzo 2024 che disciplina il “Regolamento di istituzione delle Zone logistiche semplificate (ZLS) ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”.
La finalità del Regolamento è quello di creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi per consentire, nelle aree interessate, lo sviluppo delle imprese già operanti e l’insediamento di nuove imprese.
Le disposizioni del nuovo Regolamento, suddivise in 15 articoli, entreranno in vigore dal 17 aprile 2024 e serviranno per regolare:
- le modalità per l'istituzione della ZLS, comprese le ZLS interregionali;
- la loro durata;
- i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ZLS;
- le misure di organizzazione e di funzionamento della ZLS;
- le misure di semplificazione applicabili alla ZLS.
Zone logistiche semplificate, cosa sono
Le Zone Logistiche Semplificate, al pari delle Zone Economiche Speciali (ZES), sono delle aree geografiche di dimensioni limitate all'interno delle quali sono previsti particolari agevolazioni e incentivi per le aziende insediate o che decidono di insediarsi.
NOTA BENE: Le agevolazioni sono di tipo fiscale, semplificazioni amministrative e incentivi economici.
All’interno delle ZLS potranno essere istituite anche Zone franche doganali intercluse (ovvero aree delimitate facenti parte del territorio doganale Ue).
Inizialmente, queste zone erano state pensate per stimolare l’economia del Meridione d’Italia, poi la legge 27 dicembre 2017, n. 205 le ha disciplinate specificatamente per le zone sviluppate del Centro-Nord, rendendo possibile l’istituzione di una ZLS per ciascuna regione, al massimo.
La legge 160 del 2019 ha esteso i benefici di carattere fiscale previsti per le ZES anche alle ZLS del Centro-Nord, ampliando così ulteriormente il campo di applicazione delle agevolazioni economiche previste per queste zone.
ZLS, requisiti per la costituzione
La ZLS può essere istituita nelle regioni più sviluppate, come individuate nella Carta degli aiuti di stato a finalità regionale, nel numero massimo di una per ciascuna regione, qualora nelle suddette regioni sia presente almeno un'Area portuale.
La ZLS deve ricomprendere almeno un'area portuale e può includere anche aree della stessa regione non territorialmente adiacenti all'Area portuale, purchè presentino un nesso economico funzionale con l’Area portuale in questione. Le aree retroportuali possono far parte della Zls anche se ricadono in altre regioni in cui sono presenti aree portuali.
Il nesso economico funzionale tra aree non territorialmente adiacenti sussiste nel caso vi sia la presenza, o il potenziale sviluppo, di attività economico-produttive, indicate nel Piano di sviluppo strategico, o di adeguate infrastrutture di collegamento tra le aree interessate.
Requisiti della ZLS interregionale
Il Regolamento, all’articolo 4, ammette anche la costituzione di Zone logistiche semplificate interregionali.
Ciò avviene quando una regione in cui non sia presente alcuna Area portuale e un'altra regione in cui sia presente almeno un'Area portuale presentino congiuntamente istanza di istituzione di una ZLS.
Una regione in cui non sia presente alcuna Area portuale può chiedere di essere associata ad una ZLS già istituita.
ATTENZIONE: L'area complessivamente a disposizione per l'istituzione di ZLS nelle regioni interessate non può eccedere la sommatoria delle superfici indicate per ciascuna regione nell'Allegato 1 del Regolamento.
Nelle ZLS interregionali, le singole regioni definiscono, in base ai loro regolamenti interregionali, le modalità di cooperazione interregionale.
Durata delle Zone logistiche speciali
Il decreto istitutivo fissa anche la durata della ZLS in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo di impresa di cui al Piano di sviluppo strategico, che non può, comunque, essere inferiore a sette anni, rinnovabile fino ad un massimo di ulteriori sette anni, su richiesta delle regioni interessate.
NOTA BENE: L'inserimento di un'area all'interno della ZLS non conferisce alla stessa il carattere di demanialità, né incide sulla destinazione d'uso degli stessi come disciplinata dagli strumenti urbanistici.
Come si istituisce una Zona logistica speciale
Il Presidente della regione, o congiuntamente i Presidenti delle regioni in caso di ZLS interregionale, sentiti i sindaci delle aree interessate, trasmettono la proposta di istituzione della ZLS al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.
La proposta è corredata dal Piano di sviluppo strategico che contiene i criteri e gli obiettivi di sviluppo perseguiti dallo stesso, le forme di coordinamento, ove necessarie, con la pianificazione strategica portuale e con la programmazione regionale.
Il Piano di sviluppo strategico, tra le altre cose, deve contenere anche:
- la delimitazione della ZLS, ossia la documentazione identificativa delle aree con l'indicazione delle porzioni di territorio interessate e evidenziazione di quelle ricadenti nell'Area portuale, nonché di quelle ammesse ai benefici ai sensi della Carta degli aiuti di stato a finalità regionale;
- l'elenco delle infrastrutture, comprese le infrastrutture di collegamento tra aree non territorialmente adiacenti, già esistenti nelle aree della ZLS;
- un'analisi dell'impatto sociale ed economico atteso dall'istituzione della ZLS;
- una relazione illustrativa del Piano di sviluppo strategico, corredata di dati ed elementi che identificano le tipologie di attività che si intendono promuovere all'interno della ZLS, le attività' di specializzazione territoriale che si intendono rafforzare, e che dimostrano la sussistenza di un nesso economico-funzionale con l'Area portuale o con i porti nel caso la ZLS ricomprenda più aree non adiacenti;
Come detto le agevolazioni che si riserveranno alle ZLS sono di carattere fiscale, amministrativo e finanziario e dureranno sette anni, con possibilità di rinnovo.
Nel Piano di sviluppo strategico possono essere individuate anche semplificazioni amministrative ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge che la regione intende adottare per favorire le iniziative imprenditoriali localizzate nella ZLS, con particolare riguardo a quelle necessarie a garantire l'istituzione di uno sportello unico digitale presso il quale gli imprenditori interessati ad avviare una nuova attività soggetta all'autorizzazione unica possano presentare il proprio progetto.
NOTA BENE: Lo sportello unico è reso disponibile anche in lingua inglese e opera secondo i migliori standard tecnologici, con carattere di interoperabilità rispetto ai sistemi e alle piattaforme digitali in uso presso gli enti coinvolti nell'istruttoria del procedimento.
Istruttoria
Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud individuerà un piano di monitoraggio per valutare l'efficacia delle iniziative realizzate nelle ZLS attraverso i seguenti indicatori:
• numero di nuove imprese insediate nella zona per settore merceologico e classe dimensionale;
• numero di nuovi occupati e valore del fatturato delle imprese insediate;
• valore totale dei nuovi investimenti e suddivisione per classe dimensionale.
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