Voucher Verso la tracciabilità
Autore: Rossella Schiavone
Pubblicato il 13 giugno 2016
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Il CdM n. 119 del 10 giugno 2016, ha approvato modifiche al D.Lgs. n. 81/2015 riguardanti il lavoro accessorio.
Le novità saranno essenzialmente due:
- i committenti imprenditori non agricoli ed i professionisti, dovranno comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato i dati del lavoratore, luogo e durata della prestazione almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro accessorio. Gli imprenditori agricoli dovranno effettuare la medesima comunicazione ma con riferimento ad un arco temporale non superiore a 7 giorni. In caso di mancata comunicazione sarà applicabile la sanzione amministrativa da euro 400 a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore e non sarà applicabile la c.d. diffida obbligatoria;
- il settore agricolo sarà escluso dall’applicazione del limite imposto ai committenti imprenditori, pari a 2.000 euro (in realtà il limite è pari a 2020 euro netti come chiarito dalla circolare INPS n. 149/2015). L’esclusione è motivata dal fatto che l’utilizzo del lavoro accessorio in agricoltura è già soggetto, oltre al limite generale dei 7.000 euro per lavoratore, anche ad ulteriori limiti.
E’ comunque d’obbligo tener presente che per diventare definitive le modifiche sui voucher occorre ancora del tempo in quanto – come si evince dal comunicato stampa - il CdM ha solo approvato in via preliminare un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive di 5 decreti legislativi del Jobs Act.
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