Voucher, le novità
Pubblicato il 05 maggio 2016
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Con il presente contributo si illustrano le ultime novità intervenute in materia di lavoro accessorio a seguito di chiarimenti e nuove procedure INPS.
Si ricorda che, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2015, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro (lordo € 9.333) nel corso di un anno civile (dall’1 gennaio al 31 dicembre), annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
Committenti imprenditori professionisti
Come chiarito dall’INPS, con circolare n. 149/2015, fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.020 euro per il 2015 (lordo € 2.693), rivalutati annualmente (tale valore è per il momento ancora valido).
L’INPS, con messaggio PEI n. 8628 del 2 febbraio 2016, ha chiarito che l’espressione “imprenditori” utilizzata dal Legislatore, risulta comprensiva di tutte le categorie disciplinate dall’art. 2082 e segg. c.c., dalla cui lettura congiunta è possibile individuare una serie di soggetti che, pur operando con Partita IVA e/o codice fiscale numerico, non sono da considerarsi imprenditori e, dunque, non sono soggetti alla suddetta limitazione.
A titolo non esaustivo, per l’Istituto, non sono imprenditori:
- committenti pubblici (nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa in materia di contenimento della spesa e, ove previsto, dal patto di stabilità interno);
- ambasciate;
- partiti e movimenti politici;
- gruppi parlamentari;
- associazioni sindacali;
- associazioni senza scopo di lucro;
- chiese o associazioni religiose;
- fondazioni che non svolgono attività d’impresa;
- condomini;
- associazioni e società sportive dilettantistiche;
- associazioni di volontariato e corpi volontari (Protezione civile, Vigili del Fuoco ecc.);
- comitati provinciali e locali della Croce Rossa, Gialla, Verde e Azzurra, AVIS, ecc.
I percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito
I percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, possono, invece, rendere prestazioni di lavoro accessorio, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso (lordo € 4000) per anno civile, rivalutati annualmente.
In materia di compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con l’indennità di disoccupazione NASpI, l’INPS con messaggio n. 494 del 4 febbraio 2016, ha ricordato che le indennità di disoccupazione NASpI e le prestazioni integrative del salario sono interamente cumulabili con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di euro 3.000 per anno civile, rivalutabile annualmente.
Tuttavia, per i compensi che superano il limite di 3.000 euro per anno civile, va applicata la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della retribuzione con la prestazione di disoccupazione.
Stante quanto sopra, con riferimento all’obbligo di comunicazione preventiva del compenso derivante dall’attività svolta:
- per i compensi da lavoro accessorio che rientrino nel limite dei 3.000 euro annui, il beneficiario dell’indennità NASpI non è tenuto ad effettuare alcuna comunicazione all’Istituto;
- la comunicazione va fatta prima che il compenso determini il superamento del limite dei 3.000 euro anche se derivante da più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno, pena la decadenza dalla indennità NASpI.
Acquisto voucher
I voucher possono essere acquistati telematicamente o presso le rivendite autorizzate dalla generalità dei committenti non imprenditori o professionisti.
I committenti imprenditori e liberi professionisti possono, invece, acquistare i buoni lavoro esclusivamente attraverso:
- la procedura telematica INPS (cosiddetto voucher telematico);
- Tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS – FIT e tramite servizio internet Banking Intesa Sanpaolo;
- Banche Popolari abilitate.
Dal 2 maggio 2016 non è più possibile acquistare voucher telematici mediante F24 con la causale LACC – Lavoro occasionale accessorio.
L’INPS, con circolare n. 68 del 28 aprile 2016, ha comunicato che da tale data i voucher telematici si possono acquistare:
- tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, inserendo, nella sezione CONTRIBUENTE, nei campi ”codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici o la ragione sociale del soggetto che effettua il versamento e nella sezione ERARIO ED ALTRO, nel campo “tipo”, la lettera ”I” – nel campo “elementi identificativi”, nessun valore – nel campo “codice”, la causale contributo LACC – nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui si effettua il pagamento nel formato “AAAA”;
- tramite modello “F24 EP” per gli Enti e le Amministrazioni Pubbliche autorizzate secondo le consuete modalità;
- tramite versamento sul conto corrente postale 89778229 intestato ad INPS DG LAVORO ACCESSORIO, il cui importo deve necessariamente essere un multiplo di 10;
- tramite pagamento on line collegandosi al sito www.inps.it, nella sezione Servizi OnLine/Portale dei pagamenti.
L’aggiornamento della procedura
Per facilitare i controlli dei limiti economici ed evitare, quindi, gli abusi, l’INPS, con messaggio n. 1668 del 15 aprile 2016 ha comunicato di aver aggiornato la procedura per i voucher, introducendo nuove funzionalità che consentiranno di monitorare in maniera efficace l’effettivo rispetto del dettato legislativo contro ogni possibile elusione della norma finalizzata ad aggirare i limiti economici previsti dal legislatore.
I committenti persone giuridiche possono accedere direttamente alle funzionalità tramite il Legale Rappresentante il quale, dotato di PIN, deve, adesso, indicare se vuole operare in qualità di cittadino o di azienda.
Effettuato l’accesso, la persona giuridica si troverà davanti una schermata nella quale potrà autocertificare di essere:
- imprenditore;
- libero Professionista;
- non imprenditore o non libero professionista.
Se il committente persona giuridica ha autocertificato di essere imprenditore o libero professionista (o non abbia inserito l’autocertificazione), quando inserirà una dichiarazione (Dichiarazione Rapporti telematica, Prestazione PEA, Attivazione voucher INPS o Postali), l’applicazione controllerà che l’importo corrisposto dal committente al prestatore nell’anno (i voucher riscossi dal prestatore acquistati dal committente per ogni canale d’acquisto e le consuntivazioni telematiche), sommato all’importo presunto, non superi i 2.020 euro e in caso di superamento impedirà l’inserimento della dichiarazione di inizio attività.
Analogamente se verrà inserita una consuntivazione (Consuntivazione Rapporti telematica), l’applicazione controllerà che l’importo corrisposto dal committente al prestatore nell’anno, sommato all’importo della consuntivazione, non superi i 2.020 euro e in caso di superamento impedirà la consuntivazione.
Quadro delle norme |
D.Lgs. n. 81/2015 INPS, circolare n. 149/2015 INPS, circolare n. 68/2016 INPS, messaggio PEI n. 8628/2016 INPS, messaggio n. 494/2016 INPS, messaggio n. 1668/2016 |
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