Voucher La nuova comunicazione obbligatoria

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Voucher La nuova comunicazione obbligatoria

Il cosiddetto correttivo al Jobs Act (D.Lgs. n. 185/2016) ha previsto, al fine di evitare l’abuso del ricorso ai voucher, un nuovo obbligo di comunicazione preventiva per i committenti imprenditori, anche agricoli, o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio. Tale comunicazione va fatta all’Ispettorato Nazionale competente almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, inviando una email ad appositi indirizzi dedicati.

 

L’art. 49, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015, come da ultimo modificato dal c.d. correttivo al Jobs Act, stabilisce il nuovo obbligo di comunicazione preventiva per i committenti imprenditori, anche agricoli, o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n. 1 del 17 ottobre 2016, ha chiarito che la comunicazione in questione andrà effettuata:

  • per gli imprenditori non agricoli e per i professionisti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione e dovrà riguardare ogni singolo lavoratore che sarà impegnato in prestazioni di lavoro accessorio e dovrà indicare:

1) i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;

2) il luogo della prestazione;

3) il giorno di inizio della prestazione;

4) l’ora di inizio e di fine della prestazione.

  • per gli imprenditori agricoli entro lo stesso termine di 60 minuti prima della prestazione e dovrà indicare:

1) i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;

2) il luogo della prestazione;

3) la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.

ATTENZIONE

Per i committenti imprenditori o professionisti vige il nuovo obbligo di comunicazione dell’inizio della prestazione di lavoro accessorio almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione ad appositi indirizzi dedicati.

 

La comunicazione in Sicilia

In data 19 ottobre 2016, con nota prot. n. 53459, la Regione Sicilia ha comunicato gli indirizzi di posta elettronica degli Ispettorati Territoriali del lavoro Regionali a cui inviare le comunicazioni in questione, specificando che i nuovi obblighi sono dettagliatamente descritti nella circolare n. 1/2016 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro che, quindi, è integralmente applicabile anche in detta Regione.

Poiché nella circolare ministeriale del 17 ottobre 2016 era specificato che il personale ispettivo avrebbe dovuto tenere in debito conto, ai fini sanzionatori, dell'assenza di indicazioni operative nel periodo intercorso tra l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 185/2016 e la circolare stessa, si ritiene che in Sicilia, invece, si dovrà tenere conto dell’assenza di indicazioni operative fino al 19 ottobre 2016.

La comunicazione a Bolzano

La Provincia Autonoma di Bolzano, con nota del 20 ottobre 2016, nel rendere noto l’indirizzo a cui i committenti, prima di utilizzare i voucher, devono inviare la nuova comunicazione prevista dal correttivo al Jobs Act, ha specificato che la stessa deve avere, per i committenti imprenditori non agricoli e professionisti, il seguente formato:

•codice fiscale del datore di lavoro;

•codice fiscale del lavoratore;

•luogo della prestazione;

•giorno della prestazione (gg/mm/aaaa);

•ora inizio della prestazione (hh:mm);

•ora fine della prestazione (hh:mm).

Per i committenti imprenditori agricoli il formato deve essere il seguente:

•codice fiscale del datore di lavoro;

•codice fiscale del lavoratore;

•luogo della prestazione;

•durata della prestazione non superiore a 3 giorni.

Le suddette indicazioni vanno riportate solo nell’oggetto della email, mentre il campo testo deve rimanere vuoto.

ATTENZIONE

La comunicazione della prestazione di lavoro accessorio all’Ispettorato del lavoro di Bolzano sarà obbligatoria da lunedì 24 ottobre 2016

 

Le FAQ dei CdL

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con approfondimento del 20 ottobre 2016, ha predisposto alcune FAQ per chiarire alcuni punti controversi.

FAQ IN BREVE

Ispettorato competente

La sede dell’Ispettorato competente a cui inviare l’email con la nuova comunicazione, nel caso in cui la sede legale non coincida con il luogo di lavoro, è da intendersi il luogo ove si sia svolta la prestazione.

Tuttavia, anche qualora la comunicazione fosse indirizzata ad altra sede, il committente non potrà essere sanzionato.

Lavoratori elencati nell’email

Benché la circolare dell’INL specifichi che la comunicazione dovrà riguardare ogni singolo lavoratore che sarà impegnato in prestazioni di lavoro accessorio, la Fondazione sottolinea che la stessa dovrà riguardare ogni singolo lavoratore, anche se non si riscontra alcun limite di soggetto per ogni email.

Email di partenza

Nelle FAQ viene chiarito che l’email all’Ispettorato può partire anche dall’indirizzo email del Consulente del Lavoro, in quanto tale possibilità non è esclusa dalla citata circolare.

Invio email

L’invio dell’email può avvenire anche con posta elettronica ordinaria.

Periodo transitorio

L’assenza di indicazioni operative nel periodo transitorio tra l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 185/2016 e la data di emanazione della circolare – nello specifico dall’8 ottobre 2016 al 17 ottobre 2016 – dovrà essere tenuta in debito conto dagli organi di vigilanza.

SMS

Per il momento la comunicazione non può essere effettuata con SMS, ma solo con email.

Comunicazione all’INPS

L’ email non sostituisce l’attivazione del voucher all’Inps che, quindi, dovrà comunque essere fatta.

Modifiche ed integrazioni

Le modifiche e le integrazioni vanno comunicate all’Ispettorato con email non oltre 60 minuti prima dell’attività alla quale si riferiscono.

Indicazione del giorno

Per la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro in un’unica comunicazione possono essere indicati anche più giorni, purché le prestazioni siano puntualmente distinte.

Più prestazioni nello stesso giorno

Nella stessa email possono essere indicate più prestazioni per la stessa giornata, purché venga indicato anche l’orario con l’inizio e la fine di ogni prestazione.

 

Oggetto dell’email

Chiarisce la circolare n. 1/2016 dell’INL che nell’oggetto della email dovrà essere indicato almeno il codice fiscale e la ragione sociale del committente.

Conservazione dell’email

La più volte citata circolare dell’Ispettorato evidenzia l’opportunità che i committenti conservino le email di trasmissione, al fine di semplificare le attività di verifica da parte del personale ispettivo.

Sanzioni

Come stabilito dall’art. 49, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015, la violazione dell’obbligo di comunicazione in questione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.

Tuttavia, l’assenza, oltre che di tale comunicazione, anche della dichiarazione di inizio attività all’INPS, comporterà l’applicazione della maxisanzione per lavoro nero.

n.b.: la mancata comunicazione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro accessorio è punita con la sanzione amministrativa che va da euro 400 ad euro 2.400 per ciascun lavoratore.

Qualora non venga effettuata neanche la dichiarazione di inizio attività all’INPS, gli organi di vigilanza applicheranno la c.d. maxisanzione per lavoro nero.

 

Quadro delle norme

D.Lgs. n. 81/2015

D.Lgs. n. 185/2016

Ispettorato Nazionale del Lavoro, circolare n. 1 del 17 ottobre 2016

Regione Sicilia, nota prot. n. 53459 del 19 ottobre 2016

Provincia Autonoma di Bolzano, nota del 20 ottobre 2016

Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, approfondimento del 20 ottobre 2016

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