Voucher in agricoltura
Pubblicato il 24 novembre 2016
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Il lavoro accessorio nel settore agricolo presenta notevoli particolarità rispetto alla generalità delle attività. Nel presente contributo si analizzano tali specificità con particolare riferimento a limiti, valore nominale del voucher, comunicazione alla DTL, modifica del nominativo del lavoratore e del luogo della prestazione, impossibilità di esecuzione della prestazione, comunicazioni all’INPS e comunicazioni relative a più periodi. |
Il D.Lgs. n. 81/2015, nella generalità dei casi, non prevede alcun limite oggettivo e soggettivo per l’utilizzo di lavoro accessorio, ma solo un limite economico massimo riferito ai percettori.
Infatti dal 25 giugno 2015 le prestazioni sono generalmente inquadrabili nel lavoro accessorio purché non diano luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro netti (9.333,00 euro lordi) nel corso di un anno civile che va dall’1 gennaio al 31 dicembre.
Tale limite è annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
Il legislatore ha, tuttavia, previsto alcune eccezioni fra cui è ricompreso anche l’ambito del settore agricolo.
In effetti, il lavoro accessorio può essere utilizzato in agricoltura:
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per le attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
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per le attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
ATTENZIONE Qualora il volume d’affari dell’azienda agricola sia inferiore a 7.000 euro, non si può utilizzare quale prestatori di lavoro accessorio il soggetto che risulti iscritto nel 2015 nell’elenco anagrafico nominativo dei lavoratori agricoli. Se, invece, il volume d’affari dell’azienda agricola sia superiore a 7.000 euro, si può utilizzare lavoro accessorio per lo svolgimento di attività stagionale e la prestazione deve essere resa da pensionati e/o giovani con un’età inferiore a venticinque anni, ma comunque superiore ai sedici anni. |
ATTENZIONE Per identificare quali siano i settori considerati stagionali ci si deve rifare, in via esemplificativa, al D.P.R. n. 1525 del 07 ottobre 1963 (Elenco che determina le attività a carattere stagionale di cui all’art.1, comma secondo, lettera a, della Legge 18 aprile 1962 n. 230 sulla disciplina del contratto a tempo determinato). A tale elenco si dovrebbero aggiungere le attività connesse all’attività agricola principale, le attività del settore agrituristico, quelle della coltivazione in serra e quelle florovivaistiche nonché quelle forestali. |
Valore nominale del buono
Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori o professionisti devono acquistare carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, il cui valore nominale sarà fissato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.
In attesa che sia emanato il suddetto decreto ministeriale, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro, fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo dove, ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. n. 81/2015, il valore nominale del buono orario è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Comunicazione alla DTL
Anche in relazione al nuovo obbligo di comunicazione delle prestazioni di lavoro accessorio, la procedura nel settore agricolo si discosta da quella ordinaria.
Infatti, la comunicazione per i datori di lavoro agricoli può essere effettuata con riferimento ad un arco temporale “fino a tre giorni” e non è necessario comunicare gli orari di inizio e fine dell’attività.
Variazioni e modifiche
Inoltre, come chiarito dalla Direzione Generale dell’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. n. 21180 del 15 novembre 2016, nel caso di cambio del nominativo del lavoratore e del luogo della prestazione rimane fermo l’obbligo della comunicazione della variazione entro i 60 minuti precedenti.
Nel caso in cui ci sia un’impossibilità di esecuzione della prestazione, a causa di intemperie o per mancata presentazione del lavoratore o altre cause assimilabili, le modifiche o variazioni devono essere inviate alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la giornata cui si riferiscono, non essendo necessario per l’imprenditore agricolo comunicare gli orari di inizio e fine dell’attività.
Comunicazione all’INPS
Sempre la citata nota ministeriale specifica che, nei casi di prestazioni superiori ai tre giorni, è consentito mantenere nell’applicativo INPS l’attuale procedura che consente all’imprenditore agricolo di effettuare un’unica registrazione per periodi non superiori a trenta giorni, in quanto solo ed esclusivamente la comunicazione alla DTL soggiace ad uno specifico obbligo di legge che limita ad un arco temporale di tre giorni la durata della prestazione oggetto di comunicazione.
Inoltre, in agricoltura, in caso di necessità di integrazione della dichiarazione di inizio di attività indirizzata all’Istituto per comunicare i dati riguardanti il prolungamento orario della prestazione, non è necessario procedere ad una nuova comunicazione alla DTL in quanto nello specifico settore non è richiesta l’indicazione di inizio e fine attività.
Più periodi
Anche per il settore agricolo è possibile effettuare una sola comunicazione con la specifica indicazione di più periodi, ciascuno non superiore a tre giorni, con puntuale indicazione, per ognuno di essi, della durata della prestazione, ossia il numero di ore per le quali il committente prevede di impiegare il lavoratore, e non già una comunicazione per ciascun singolo periodo di tre giorni.
Quadro delle norme |
D.P.R. n. 1525/1963 D.P.R. n. 633/1972 D.Lgs. n. 81/2015 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota prot. n. 21180 del 15 novembre 2016
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