Voucher monouso sconta l'IVA all'emissione, multiuso no. Vige da gennaio 2019 il Dlgs di recepimento della direttiva IVA
Pubblicato il 29 novembre 2018
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Dal Consiglio dei ministri - Comunicato stampa n. 29 del 28 novembre 2018 - l'approvazione, in esame definitivo, del decreto legislativo di recepimento, nell'ordinamento tributario italiano, delle disposizioni europee sul trattamento – che diviene, perciò, uniforme e certo nella emissione, nel trasferimento, nel riscatto - dei buoni-corrispettivo di cui alla direttiva (Ue) 2016/1065, che ha modificato la direttiva Iva (2006/112/Ce).
Buoni-corrispettivo. Decorrenza delle novità
Le nuove norme si applicano ai buoni-corrispettivo emessi in data successiva al 31 dicembre 2018.
Buoni-corrispettivo. Ambito oggettivo del dlgs
Il decreto legislativo appena approvato modifica le norme sull'Iva dettate dal dpr n. 633/72, inserendovi nuovi articoli e commi (6-bis, 6-ter, 6-quater; comma 5-bis dell’articolo 13). Ne proviene una nuova definizione di buoni-corrispettivo: strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative.
Ancora: il buono può essere emesso:
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in forma fisica o
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in forma elettronica.
Buoni-corrispettivo MONOUSO
Dovendo distinguere, d'ora in avanti, i voucher in monouso e multiuso, i primi sono buoni per i quali, all'atto di emissione, la disciplina IVA da applicare alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi cui gli stessi danno diritto è nota;
Ogni trasferimento del buono-corrispettivo monouso, ivi compresa l’emissione, precedente alla effettuazione dell’operazione, va considerato come una cessione di beni o una prestazione di servizi, poiché sono noti tutti gli elementi richiesti per la documentazione dell’operazione (natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi). Di conseguenza, poiché è già stata assoggettata ad imposta l’emissione del buono monouso, la successiva cessione di beni o prestazione di servizi non è rilevante ai fini IVA.
Buoni-corrispettivo MULTIUSO
I secondi buoni-corrispettivo, invece – multiuso – sono quelli per i quali, all'atto dell'emissione la disciplina IVA da applicare alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi cui gli stessi danno diritto non è nota. In questa circostanza, non essendo pertanto note le informazioni base per la tassazione del buono-corrispettivo, è reso impossibile determinare con certezza il trattamento IVA applicabile alla corrispondente cessione di beni o prestazione di servizi. Di conseguenza, l'imposta sarà esigibile dal solo momento a partire dal quale i beni saranno ceduti o i servizi prestati.
Base imponibile delle operazioni sui buoni-corrispettivo
In relazione alla base imponibile da applicare ai buoni monouso, il dlgs non prevede nulla, poiché rileva il corrispettivo dovuto per il buono stesso.
Invece, per i buoni multiuso, il dlgs prevede espressamente i criteri di determinazione della base imponibile delle relative operazioni, poiché queste sono individuate solo al momento del riscatto.
Rimandiamo, per il dettaglio della norma - in special modo dell'imponibilità del buono - alla lettura del dlgs approvato.
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