Voluntary disclosure. La legge in “Gazzetta” entra in vigore il 1° gennaio 2015

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La legge n. 186 del 15 dicembre 2014, recante “Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio”, è pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 292 del 17 dicembre 2014.

Con l’ufficialità del provvedimento prende il via la procedura di collaborazione volontaria – cui potrà aderire chiunque abbia violato gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi, derivanti da investimenti o attività finanziarie all’Estero – tramite la quale si potranno regolarizzare le violazioni connesse agli obblighi di monitoraggio fiscale.

Di seguito le principali date che interessano le modalità e la tempistica della procedura di sanatoria volontaria.

Entrata in vigore

La legge entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione ufficiale, ossia dal 1° gennaio 2015. Da tale data decorreranno tutti i tempi legati alla nuova norma e al nuovo reato di autoriciclaggio, che ovviamente non si applicherà a quanti aderiranno alla voluntary disclosure.

Provvedimento Agenzia Entrate

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (31 gennaio 2015), il direttore dell’Agenzia delle entrate dovrà adottare un provvedimento con la definizione delle modalità di presentazione dell’istanza di collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi debiti tributari, oltre che ogni altra modalità applicativa della procedura.

Accordi internazionali

Gli Stati inclusi nella black list avranno 60 giorni di tempo dall’entrata in vigore della legge per stipulare con l’Italia accordi che consentano lo scambio di informazioni, in modo da non applicare il raddoppio della sanzione previsto dal Dl n. 78/2009.

Adesione

Sarà possibile aderire alla procedura fino al 30 settembre 2015, previa presentazione di un’istanza all’Agenzia delle Entrate; la richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta. La procedura è ammessa per le violazioni commesse fino al 30 settembre 2014. I tempi sono stretti, così i contribuenti devono attivarsi subito se vogliono mettersi in regola con il Fisco, sia per ciò che riguarda il rientro dei capitali che per l’evasione nazionale.

Pagamento

Anche in questo caso sono previsti tempi serrati. Si potrà eseguire il versamento di quanto dovuto in un’unica soluzione oppure in tre rate mensili e il mancato pagamento di una di queste rate può far venir meno gli effetti della procedura. Gli importi dovuti dovranno essere pagati entro 15 giorni dalla data fissata per la comparizione o entro 20 giorni per le somme dovute in base all’accertamento con adesione.

Termine

L’Agenzia delle Entrate dovrà comunicare alla Procura, entro 30 giorni dal versamento delle somme dovute, la conclusione della procedura, per l’utilizzo dell’informazione ai fini della non punibilità prevista per i reati tributari e di riciclaggio.

Prima di aderire alla voluntary disclosure, i contribuenti possono presentare una dichiarazione rettificativa “anticipata” e sanare così l’anno 2013 (Unico 2014), entro il 29 dicembre prossimo.

È, infatti, possibile sanare l’omessa compilazione del quadro RW di Unico 2014, pagando una sanzione di 258 euro. Tale sanzione minima colma le sole lacune del quadro RW; per sanare eventuali altri quadri, sempre entro il 29 dicembre 2014, si può presentare una dichiarazione rettificativa e versare, oltre alla sanzione di 258 euro per il quadro RW, anche la sanzione di 25 euro (1/10 di 258 euro) per gli altri quadri.
Allegati Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore, p. 7 - Rientro capitali a tappe forzate - Milano, Parente
  • Il Sole 24 Ore, p. 7 - Sanzioni «minime» per chi sana il 2013 entro il 29 dicembre - Tomassini

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