Voluntary disclosure con diritto al rimborso dell'euroritenuta

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Voluntary disclosure con diritto al rimborso dell'euroritenuta

Il contribuente ha aderito alla procedura di voluntary disclosure? Gli spetta comunque il rimborso della euroritenuta pagata all'estero.

Va riconosciuto il diritto al rimborso dell’euroritenuta pagata all’estero sugli interessi relativi a disponibilità finanziarie detenute su conto corrente presso una banca svizzera da un soggetto fiscalmente residente in Italia, che abbia aderito alla procedura di “collaborazione volontaria”.

Ciò in applicazione della normativa comunitaria di cui all'art.14 della direttiva n. 2003/48/CE, come recepita nell’ordinamento italiano dall’art.10 del D. Lgs. n. 84/2005, attuativo della citata direttiva, che costituisce disciplina normativa speciale prevalente su quella interna.

La voluntary disclosure, in particolare, consente al contribuente, mediante una dichiarazione confessoria spontanea, di regolarizzare plurimi anni di imposta relativamente ai richiamati interessi, usufruendo di un trattamento sanzionatorio più favorevole.

Euroritenuta da rimborsare anche dopo collaborazione volontaria

Il principio è stato enunciato dalla Sezione tributaria della Corte di cassazione, con sentenza n. 798 del 12 gennaio 2023, pronunciata a conferma di una decisione della CTR.

Quest'ultima, in particolare, aveva accolto le ragioni promosse da un contribuente contro il diniego tacito di rimborso dell’euroritenuta, effettuata da una banca Svizzera, presso la quale lo stesso, fiscalmente residente in Italia, deteneva la propria consistenza finanziaria, oggetto di regolarizzazione mediante adesione alla procedura di collaborazione volontaria

Nel confermare le conclusioni cui era giunta la Commissione tributaria regionale, i giudici di Piazza Cavour hanno spiegato come, in applicazione del principio comunitario del divieto di doppia imposizione, la normativa richiamata consenta il riconoscimento del diritto al rimborso dell’euroritenuta pagata all’estero anche nel caso in cui, a seguito di autodenunzia spontanea del contribuente, lo stesso reddito, inizialmente non dichiarato, venga sottoposto ad imposizione in Italia.  

Del resto, al contribuente, una volta presentata l’istanza introduttiva della procedura di disclosure, non rimane che aderire incondizionatamente agli atti dell’Agenzia delle entrate, risultando, questa, l'unica modalità per ottenere i benefici premiali in termini di riduzione delle sanzioni.

Difatti, l'attivazione del contraddittorio con l’amministrazione comporta l’impossibilità di usufruire della stessa procedura agevolativa.

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