Violenza sessuale, il rapporto completo non esclude l'attenuante

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Con sentenza n. 39445 del 25 settembre 2014, la Corte di cassazione ha annullato, con rinvio, la decisione con cui i giudici dei gradi precedenti avevano escluso, nell'ambito di un procedimento penale per violenza sessuale, l'ipotesi attenuata di cui all'articolo 609 bis, ultimo comma del Codice penale, sulla base della considerazione che il rapporto sessuale era stato completo.

Secondo la Suprema corte, in particolare, come l'assenza di un rapporto sessuale “completo” non può per ciò solo consentire di ritenere sussistente l'attenuante, parimenti, la presenza dello stesso rapporto completo non può, per ciò solo, escludere che l'attenuante sia concedibile, dovendo effettuarsi una valutazione del fatto nella sua complessità.

Nel caso specificamente esaminato, l'imputato aveva lamentato la mancanza di una valutazione globale del fatto, in particolare in relazione alla circostanza che la violenza era stata commessa sotto l'influenza dell'alcol.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 45 - Lo stupro può essere «attenuato» - Malavenda
  • ItaliaOggi, p. 24 – Violenza completa con l'attenuante

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