Violenza privata a carico del padre che costringe la figlia, trascinandola, a chiedere scusa

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Con la sentenza n. 42962 del 7 novembre 2012, la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un padre contro la decisione con cui entrambe le corti di merito lo avevano condannato per violenza privata ai danni della figlia minore per averla costretta con la forza a seguirlo presso l’abitazione del nonno paterno per chiedere scusa di un comportamento insolente.

Aderendo alle considerazioni già avanzate dai giudici dei gradi precedenti, la Cassazione ha escluso che, nella specie, potesse applicarsi la scriminante dello ius corrigendi; l’esercizio di quest’ultimo, infatti, nei limiti in cui sarebbe eventualmente configurabile, dovrebbe concretarsi in modalità lecite e rispettose della personalità del minore.

Nel caso esaminato, tuttavia, la costrizione fisica usata nei confronti della minore, obbligata con la forza a seguire il padre presso l’abitazione dei nonni paterni, e a tal fine letteralmente trascinata per parecchi metri, era da ritenere eccedente i limiti della causa di giustificazione di cui all’articolo 51 del Codice penale.
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