Violazioni delle disposizioni in materia di controlli a distanza e indagini sulle opinioni dei lavoratori
Pubblicato il 06 settembre 2018
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Il D.Lgs. n. 101/2018 di adeguamento del nostro Codice Privacy al Regolamento UE 2016/679, ha sostituito l’art. 171 del D.Lgs. n. 196/2003, lasciando però inalterata la fattispecie penale prevista.
Alla luce di quanto sopra, la violazione delle disposizioni di cui:
- all’art. 4, comma 1, Legge n. 300/1970, che disciplina l’utilizzo degli impianti audiovisivi e di altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori;
- all’art. 8, Legge n. 300/1970, che vieta al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore;
continua ad essere punita con la sanzione di cui all’art. 38 dello Statuto dei Lavoratori; pertanto, salvo che il fatto non costituisca più un grave reato, i rei saranno ancora puniti con l'ammenda da € 154 ad € 1549 o l’arresto da 15 giorni ad un anno.
Si rammenta che nel caso di specie è ammessa la prescrizione ex art. 15, D.Lgs. 124/2004.
Nei casi più gravi, invece, le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate congiuntamente; inoltre quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo.
- eDotto.com – Edicola del 25 agosto 2018 – Videosorveglianza: l’assenso scritto dei lavoratori non basta – Pergolari
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