Violazione del “ne bis in idem” solo in presenza di giudizio definitivo
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 28 novembre 2014
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Secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo - causa Lucky Dev contro Svezia, sentenza del 27 novembre 2014 – il parallelo svolgimento, per le stesse infrazioni fiscali, di due procedimenti, uno penale e uno tributario, non determina, di per sé, una violazione dell'articolo 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione dei diritti dell'uomo che sancisce il principio del “ne bis in idem” secondo cui non si può essere processati due volte per il medesimo fatto.
Diversamente, deve riconoscersi una violazione del principio sopra riferito qualora la procedura fiscale non venga interrotta una volta che il procedimento penale si sia concluso con giudizio definitivo.
- Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 54 - Giudizi paralleli solo se non definitivi - Castellaneta
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