Vino dealcolato, regole per la produzione e vendita
Pubblicato il 08 gennaio 2026
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Con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 29 dicembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2026, è stata definita la disciplina in materia di accisa applicabile ai processi di dealcolazione del vino, in attuazione dell’articolo 33-ter del Testo unico delle accise (TUA), approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
Il decreto 29 dicembre 2025, adottato di concerto con il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è finalizzato a:
- regolamentare la produzione di alcole etilico derivante dai processi di dealcolazione;
- definire le condizioni autorizzative e l’assetto dei depositi fiscali;
- stabilire le modalità di accertamento, contabilizzazione e circolazione dell’alcole;
- assicurare il coordinamento tra Agenzia delle dogane e dei monopoli, ICQRF e Guardia di finanza.
Le disposizioni del decreto Mef/Masaf del 29 dicembre 2025 si applicano a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ossia dal 6 gennaio 2026.
Ambito di applicazione e definizioni
Il provvedimento del 29/12/20252 si applica ai processi di dealcolazione del vino, intesi come processi meccanici o termici disciplinati dall’allegato VIII, parte I, sezione E, del regolamento (UE) n. 1308/2013, che utilizzano vino come materia prima e producono congiuntamente:
- vino dealcolato;
- alcole etilico.
Ai fini dell’applicazione della disciplina delle accise, il decreto distingue tra:
- soggetti EID, ossia gli esercenti depositi fiscali di cui all’articolo 28, comma 1, lettere b) o d), del TUA, autorizzati a effettuare processi di dealcolazione entro il limite quantitativo massimo annuo di vino dealcolato previsto dall’articolo 33-ter, comma 1, del TUA, pari a un quantitativo inferiore a 1.000 ettolitri per anno;
- soggetti DID, ossia gli esercenti depositi fiscali che effettuano processi di dealcolazione oltre il predetto limite quantitativo annuo (1.000 ettolitri per anno), previo rilascio della licenza di esercizio per la produzione di alcole di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a), numero 1), del TUA.
Produzione di alcole e deposito fiscale
Soggetti EID
Per i soggetti EID:
- la produzione di alcole etilico avviene in regime di deposito fiscale, mediante aggiornamento della licenza già posseduta;
- i processi di dealcolazione devono essere svolti in una area riservata e fisicamente delimitata all’interno del deposito fiscale.
E’ obbligatoria l’installazione di:
- un recipiente collettore stabilmente collegato alle apparecchiature di dealcolazione, con capacità non inferiore a 20 ettolitri;
- un misuratore dell’alcole installato all’uscita del recipiente collettore;
- un misuratore volumetrico del vino dealcolato, finalizzato alla verifica del rispetto del limite annuo inferiore a 1.000 ettolitri.
Nei depositi fiscali dei soggetti EID l’alcole ottenuto non può essere sottoposto a denaturazione.
Soggetti DID
I soggetti DID, che superano il limite quantitativo annuo di vino dealcolato inferiore a 1.000 ettolitri, operano previa:
- richiesta e rilascio della licenza di esercizio per la produzione di alcole;
- separazione delle aree del deposito fiscale dedicate alla produzione di alcole e vino dealcolato rispetto alle altre attività;
- applicazione delle disposizioni del regolamento ministeriale 27 marzo 2001, n. 153, seppur con specifiche semplificazioni procedurali.
Le semplificazioni sono finalizzate a:
- ridurre gli oneri amministrativi e tecnici;
- favorire l’adozione di modelli organizzativi industriali;
- mantenere un adeguato livello di presidio fiscale, fondato sulla responsabilità del depositario autorizzato.
Ai soggetti DID non si applicano alcune disposizioni del regolamento ministeriale 27 marzo 2001, n. 153, in particolare:
- l’obbligo di effettuare l’accertamento quantitativo dell’alcole mediante strumenti di misura fiscali installati sugli impianti;
- le prescrizioni relative alle modalità tecniche di accertamento continuo della produzione.
Resta ferma la possibilità, per l’Amministrazione finanziaria, di procedere al prelievo di campioni ai fini dei controlli qualitativi sull’alcole prodotto.
Una delle principali semplificazioni riguarda l’esonero dall’obbligo di installare strumenti di misura aventi rilevanza fiscale per:
- la determinazione quantitativa del vino impiegato come materia prima;
- la determinazione del vino dealcolato ottenuto.
Tale esonero non comporta l’eliminazione degli obblighi di tracciabilità, che sono assolti mediante:
- la tenuta del registro dematerializzato vitivinicolo previsto dall’articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- le scritture contabili previste dalla normativa sulle accise.
Le semplificazioni previste per i soggetti DID:
- non eliminano l’obbligo di accertamento dell’alcole, che resta sempre effettuato dall’Ufficio delle dogane in contraddittorio con l’operatore;
- non consentono la produzione di alcole con modalità diverse dai processi di dealcolazione del vino;
- non autorizzano lavorazioni successive sull’alcole ottenuto, salvo quanto espressamente previsto dalla normativa.
Procedura autorizzativa e verifiche tecniche
Per i soggetti EID, l’avvio dell’attività di dealcolazione è subordinato alla presentazione di un’istanza all’Ufficio delle dogane territorialmente competente, contenente:
- la descrizione dei processi di dealcolazione e delle apparecchiature impiegate;
- le caratteristiche tecniche dei misuratori e del recipiente collettore;
- la stima dei quantitativi annui di vino dealcolato e di alcole prodotti, nel rispetto del limite inferiore a 1.000 ettolitri annui.
L’ufficio procede alla verifica documentale e tecnica dell’impianto e determina la cauzione, commisurata alla quantità massima di alcole detenibile. Il procedimento deve concludersi entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza.
Accertamento dell’alcole e circolazione
L’accertamento dell’alcole prodotto avviene:
- in contraddittorio con il depositario autorizzato;
- a seguito del riempimento integrale del recipiente collettore;
- mediante rilevazione dei dati forniti dal misuratore installato sul flusso di uscita.
L’alcole accertato è:
- annotato nel registro di carico e scarico;
- trasferito in regime sospensivo di accisa verso un deposito fiscale autorizzato a riceverlo, secondo le modalità previste dal decreto.
Adempimenti amministrativi e dichiarativi
I soggetti EID sono tenuti a:
- istituire e tenere un registro vidimato di carico e scarico dell’alcole;
- annotare, in una sezione separata, i quantitativi di vino dealcolato prodotti, rilevati dal misuratore volumetrico;
- aggiornare il registro dematerializzato vitivinicolo previsto dal regolamento (UE) n. 1308/2013;
- presentare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una dichiarazione riepilogativa dei quantitativi di vino dealcolato e di alcole prodotti nell’anno precedente.
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