Videosorveglianza nei luoghi di lavoro solo se rispettato lo Statuto
Pubblicato il 21 maggio 2024
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
Con il provvedimento n. 234 dell’11 aprile 2024, il Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP) rende noto di aver sanzionato un Comune per trattamento illecito di dati personali a seguito della segnalazione di una dipendente che lamentava l’installazione di una telecamera in prossimità dei dispositivi di rilevazione delle presenze dei lavoratori.
Il Garante ha rilevato che il Comune non ha assicurato il rispetto delle procedure di garanzia previste dalla disciplina di settore in materia di controlli a distanza e che aveva, tra l’altro, utilizzato le immagini di videosorveglianza per adottare un provvedimento disciplinare nei confronti della lavoratrice.
La normativa in materia di protezione dei dati
I soggetti pubblici possono, di regola, trattare dati personali se il trattamento è necessario “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” oppure “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del Regolamento e art. 2-ter del Codice della privacy.
Il datore di lavoro può installare i sistemi di videosorveglianza e trattare i dati personali dei lavoratori, se necessario, per la gestione del rapporto di lavoro e nell’ambito del quadro giuridico applicabile definito da leggi, dalla normativa comunitaria, da regolamenti o da contratti collettivi (artt. 6, par. 1, lett. c), e 88 del Regolamento).
Il datore di lavoro deve rispettare le norme nazionali che “includono misure appropriate e specifiche a salvaguardia della dignità umana […] degli interessati in particolare per quanto riguarda la trasparenza del trattamento […] e i sistemi di monitoraggio sul posto di lavoro”.
L’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori prevede che gli impianti audiovisivi o di altre apparecchiature tecnologiche dalle quali possa derivare il controllo a distanza dei lavoratori devono essere preceduti da un accordo collettivo con le RSA e/o RSU presenti in azienda. In caso di mancato accordo o in assenza delle predette rappresentanze sindacali, gli impianti potranno essere installati previa autorizzazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
Il titolare può utilizzare per ulteriori trattamenti i soli dati personali che siano stati lecitamente raccolti in presenza di un’idonea base giuridica.
Caso di specie
A seguito della segnalazione di una dipendente che lamentava l’installazione di una telecamera nell’atrio del Comune in questione, in prossimità dei dispositivi di rilevazione delle presenze dei lavoratori.
Tramite tali registrazioni, l’Amministrazione aveva contestato alla dipendente alcune violazioni dei propri doveri d’ufficio, tra cui il mancato rispetto dell’orario di servizio.
Tuttavia, è emerso che il Comune aveva trattato dati personali relativi ai propri lavoratori, ovvero le immagini acquisite mediante la telecamera di videosorveglianza in questione, in assenza di un accordo con le organizzazioni sindacali o di un’autorizzazione concessa dall’Ispettorato del Lavoro (ottenuta solo successivamente al caso contestato).
Sanzione
Per tali motivi, l’Autorità ha inflitto al Comune una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3 mila euro.
Il Comune è tenuto a fornire a tutti gli interessati (lavoratori e visitatori presso la sede comunale) un’informativa sui dati personali trattati mediante l’utilizzo della telecamera in questione.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: