Via libera alla maxi deduzione 2024 per i nuovi dipendenti
Pubblicato il 18 luglio 2024
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Emanate le disposizioni attuative, con decreto Mef del 25 giugno 2024, della c.d. maxi deduzione prevista a favore delle imprese e lavoratori autonomi che nel 2024 effettuano nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 4 del D.lgs. n. 216/2023.
L’agevolazione consiste, per i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni, limitatamente al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (ossia il 2024 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l'anno solare), nella maggiorazione del 20% del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (compresi quelli a tempo parziale), a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al 31 dicembre 2024 risulti superiore al numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel 2023.
Prevista, poi, una deduzione più alta per le nuove assunzioni di dipendenti, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, rientranti nelle categorie di lavoratori “meritevoli di maggiore tutela” di cui all'Allegato 1 del D.lgs. n. 216/2023.
Ambito soggettivo
In generale, l'agevolazione è riconosciuta:
- alle società di capitali ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del Tuir (spa, sapa, srl, società cooperative e di mutua assicurazione, società europee / cooperative europee);
- agli enti non commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lett. c), del TUIR, limitatamente ai nuovi assunti utilizzati nell’esercizio dell’attività commerciale;
- alle società ed enti non residenti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del Tuir, in relazione all’attività commerciale esercitata nel territorio dello Stato mediante una stabile organizzazione;
- alle società di persone ed equiparate di cui all’articolo 5 del Tuir e le imprese individuali;
- agli esercenti arti e professioni, anche in forma di associazione professionale o di società semplice, che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 54 del Tuir.
Detti soggetti devono avere esercitato effettivamente l'attività nei 365 giorni (ovvero nei 366 giorni se tale periodo d'imposta include il 29 febbraio 2024) antecedenti al 1° gennaio 2024 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno civile). Possono, dunque, avvalersi della agevolazione anche le imprese con periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 inferiore a 365 giorni purché in attività da almeno 365 giorni.
A tal fine, occorre considerare la data di inizio attività indicata nel mod. AA9/12 o, se successiva, quella di effettivo inizio dell’attività d’impresa desumibile dagli elementi atti a dimostrazione l’esercizio della predetta attività (incluse eventuali attività prodromiche), prescindendo dal momento in cui sono realizzati i correlati ricavi.
ESEMPIO: si consideri un’impresa con periodo di imposta infra-annuale che va dal 1° aprile 2023 al 31 dicembre 2023 e successivo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024. E' possibile fruire dell’agevolazione qualora l’attività imprenditoriale sia stata effettivamente esercitata per almeno 365 giorni antecedenti il primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 ovvero, per il caso di specie, a partire dal 1° gennaio 2023.
Restano, invece, escluse dall’agevolazione le imprese costituite a decorrere dal 2 gennaio 2023 con periodo d’imposta coincidente con l’anno civile. Tale previsione non opera in presenza di newco derivanti da operazioni di riorganizzazione aziendale, per le quali sono previste specifiche regole, di seguito esaminate.
Soggetti esclusi
Coerentemente con il perimetro di applicazione della norma agevolativa, in generale, restano esclusi dal novero dei fruitori dell’agevolazione i soggetti che non sono titolari di reddito d’impresa.
Si pensi, ad esempio, agli imprenditori agricoli che determinano il reddito ai sensi dell’articolo 32 del Tuir ovvero coloro che svolgono attività commerciali in via occasionale (soggetti alla disciplina dei redditi diversi).
L'agevolazione non è, altresì, riconosciuta ai soggetti esercenti, anche parzialmente, attività per le quali il reddito non è determinato in modo analitico, quali, ad esempio, i contribuenti forfetari.
Al contrario, rientrano nel novero dei fruitori coloro che si trovano ancora nel c.d. “regime di vantaggio” previsto dall’art. 27, del D.L. n. 98/2011, per i quali la determinazione del reddito avviene solo con una diversa modalità temporale di deduzione del medesimo costo.
Ne consegue che, per i soggetti che svolgono anche attività per le quali il relativo reddito è determinato in modo “analitico”, la maggiorazione del costo per il personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegato sia nell’attività il cui reddito è determinato in modo non analitico che nell’attività il cui reddito è determinato nei modi ordinari spetta in proporzione al rapporto tra l’ammontare di ricavi e proventi derivante dall’attività il cui reddito è determinato nei modi ordinari e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
Il riferimento può essere alle imprese che optano per il regime della c.d. tonnage tax per le quali non sono rilevanti tra i nuovi assunti le unità di personale destinate allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 155 del Tuir.
Inoltre, sono esclusi dall'agevolazione:
- le imprese in liquidazione ordinaria;
- le imprese assoggettate a liquidazione giudiziale (fallimento) o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi di impresa di cui al DLgs. n. 14/2019 a decorrere dall'inizio della procedura. Si tratta, ad esempio, delle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione straordinaria delle grandi imprese, del concordato preventivo, del concordato minore, del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all’articolo 25-sexies del DLgs.14/2019 o degli accordi o piani di ristrutturazione dei debiti soggetti ad omologazione da cui discenda l’estinzione dell’impresa o la cessazione dell’attività. In ogni caso, sono esclusi dal perimetro del beneficio i soggetti che si trovano in una procedura che abbia “finalità liquidatorie”.
Incremento occupazionale
In generale, l'incremento occupazionale spetta per le assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, con contratto in essere al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (ossia il 31.12.2024 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno civile), se il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato alla fine del 2024 è superiore al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato “mediamente occupato” nel periodo d'imposta precedente (anno 2023).
Si tratta, di una “prima verifica” che condiziona il beneficio alla sussistenza dell’incremento occupazionale dei dipendenti a tempo indeterminato nel periodo d’imposta agevolato rispetto a quello precedente.
NOTA BENE: Per identificare i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato occorre fare riferimento alla forma contrattuale di cui all’articolo 1 del D.lgs. n. 81/2015 nonché a tutte quelle ad esse assimilabili, sulla base della disciplina giuslavoristica. Nel caso del contratto di apprendistato, infatti, la tipologia contrattuale costituisce di regola un contratto a tempo indeterminato.
Detto incremento occupazionale non rileva nel caso in cui, alla fine del periodo 2024 (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno civile), il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, sia inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023.
Si tratta di una “seconda verifica” che condiziona ulteriormente il beneficio alla sussistenza dell’incremento occupazionale di tutti i lavoratori dipendenti (sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato) nel periodo d’imposta agevolato rispetto a quello precedente (ciò che il decreto definisce come “incremento occupazionale complessivo”).
Poiché la finalità del beneficio è quella di incentivare le assunzioni, va considerato quale decremento, l'interruzione del contratto di lavoro per motivi "fisiologici" (ad esempio, per pensionamento); in tal caso, infatti, le nuove assunzioni operate rientrano nell'ordinario turn over, "confermando che la scelta dell'imprenditore non è stimolata dalla presenza dell'agevolazione". Come evidenziato nella relazione illustrativa al decreto, il beneficio spetta solo se, al termine del periodo d’imposta agevolato, l’incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato è accompagnato dall’incremento del numero complessivo dei lavoratori dipendenti.
In caso contrario, l’incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato non consentirà di fruire del beneficio (è il caso in cui si verifica, ad esempio, il “decremento occupazionale complessivo” in virtù del quale si è ridotta la base occupazionale complessiva nel periodo d’imposta agevolato rispetto alla media degli occupati del periodo precedente).
Incremento occupazionale |
Incremento del numero dipendenti a tempo indeterminato al 31.12.2024 rispetto al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel 2023. |
incremento occupazionale complessivo |
Incremento del numero complessivo dipendenti (anche a tempo determinato) al 31.12.2024 rispetto al numero di lavoratori dipendenti (anche a tempo determinato) mediamente occupato nel 2023. |
ATTENZIONE: Per il calcolo della media occupazionale relativa sia ai dipendenti a tempo indeterminato che al numero complessivo dei dipendenti del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, occorre procedere alla somma dei rapporti tra il numero dei giorni di lavoro previsti contrattualmente in relazione a ciascun lavoratore dipendente e 35 (o 366 se il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 include il 29 febbraio). Tale calcolo consente di identificare le cc.dd. Unità lavorative per Anno (ULA).
Al riguardo, occorre evidenziare che:
- l'incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate / collegate ex art. 2359, C.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto;
- ai fini della determinazione delle nuove assunzioni a tempo indeterminato e del calcolo dell'incremento occupazionale ovvero dell’incremento/decremento occupazionale “complessivo”:
- rilevano i dipendenti per i quali il relativo contratto è stato convertito da tempo determinato a tempo indeterminato nel 2023 (ai fini dell'incremento occupazionale);
- i lavoratori a tempo parziale rilevano in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale;
- i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai dipendenti. Come precisato nella Relazione illustrativa "l'equiparazione opera laddove la società cooperativa stipuli con il socio lavoratore un contratto di lavoro subordinato".
Operazioni straordinarie
Ai fini della determinazione delle nuove assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato nonché del calcolo dell'incremento/decremento occupazionale non rilevano i dipendenti, ad eccezione di quelli assunti a tempo indeterminato nel 2024, i cui contratti sono stati “ceduti” a seguito di trasferimenti di aziende o rami d'azienda, ai sensi dell'articolo 1406 del codice civile, sempre che il contratto sia in essere al termine del periodo d'imposta 2024 (31 dicembre 2024). In caso contrario (ossia se il contratto non è in essere al 31 dicembre 2024), detti dipendenti riducono l'incremento occupazionale.
Allo stesso modo, se nel periodo agevolato si sono verificati trasferimenti di dipendenti a seguito di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni, affitti) ovvero per effetto di successione o donazione o anche a seguito di cessione del contratto di lavoro dipendente (art. 1406 c.c.), gli stessi dipendenti non sono riconosciuti come neoassunti dall’avente causa. La scelta consegue all’idea che non può trattarsi come nuova assunzione il dipendente trasferito per il quale non v’è stata cessazione del precedente rapporto di lavoro.
ATTENZIONE: La circostanza che detti dipendenti non rilevano ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale, dell’incremento occupazionale complessivo e del decremento occupazionale complessivo, comporta che nel calcolo da effettuare gli stessi vanno espunti sia dal dante causa (per il periodo d’imposta agevolato e per quello precedente) sia dall’avente causa (per il periodo d’imposta agevolato). Tale sterilizzazione è coerente con il principio di continuità del rapporto di lavoro: la cessione dei contratti di lavoro, infatti, non deve penalizzare il dante causa e, nel contempo, non deve avvantaggiare l’avente causa.
La sterilizzazione prevista viene meno per l’avente causa qualora il contratto di lavoro non sia in essere al termine del periodo d’imposta agevolato. Si tratta di una misura restrittiva a salvaguardia dei lavoratori dipendenti trasferiti, in assenza della quale l’avente causa avrebbe potuto beneficiare della detassazione, a seguito di nuove assunzioni, senza che eventuali licenziamenti di parte o di tutti i dipendenti a lui ceduti potessero limitarne gli effetti. Dette disposizioni valgono anche in caso di assegnazione dei lavoratori dipendenti alla stabile organizzazione localizzata nel territorio italiano che hanno svolto precedentemente l'attività presso la casa madre ovvero di subentro nella gestione di un servizio pubblico.
Nel caso di operazioni di trasferimenti di aziende o rami d'azienda i dipendenti assunti a tempo indeterminato nel periodo d'imposta 2024 rilevano sia per il dante causa sia per l'avente causa in proporzione alla durata del rapporto di lavoro. |
ESEMPIO: nel caso di cessione del contratto di lavoro al 1° luglio 2024 di un dipendente assunto il 1° marzo 2024, qualora il cedente e il cessionario del contratto abbiano il periodo d’imposta coincidente con l’anno civile, il dipendente sarà conteggiato, ai fini della determinazione del numero dei nuovi assunti, dal dante causa per 4/12 (anche se non incluso nel novero del personale al 31 dicembre 2024) e dall’avente causa per 6/12.
Inoltre, per determinare le nuove assunzioni a tempo indeterminato e l'incremento occupazionale ovvero l’incremento/decremento “complessivo” non si tiene conto dei dipendenti assunti a tempo indeterminato:
- precedentemente in forza ad altra società del gruppo e il cui rapporto di lavoro con quest'ultima sia interrotto a decorrere dal 30 dicembre 2023;
- destinati ad una stabile organizzazione localizzata all'estero di un soggetto residente in Italia, anche in regime di esenzione degli utili e delle perdite ex art. 168-ter del Tuir (c.d. "branch exemption"). In caso di assegnazione di dipendenti assunti nel 2024 alla stabile organizzazione localizzata all'estero che hanno precedentemente svolto l'attività presso la casa madre residente, gli stessi rilevano per la casa madre in proporzione alla durata del rapporto di lavoro che i dipendenti hanno avuto con la stessa.
Distacco di personale
Ai fini del calcolo dell'incremento occupazionale, dell'incremento occupazionale complessivo e del decremento occupazionale complessivo:
- l'impresa distaccataria non tiene conto dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in distacco;
- l'impresa distaccante non tiene conto dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, assunti nel periodo d'imposta 2024 e distaccati all'estero, dalla data in cui è intervenuto il distacco fino al momento in cui sono cessati gli effetti dello stesso.
Somministrazione di personale
Nel presupposto che i requisiti riguardanti la tipologia contrattuale risultino identificati in base al rapporto con il somministratore, ai fini del calcolo dell'incremento occupazionale, dell'incremento occupazionale complessivo e del decremento occupazionale complessivo, l'impresa utilizzatrice - relativamente ai lavoratori somministrati, assunti a tempo indeterminato dal somministratore - tiene conto dei lavoratori con contratto di somministrazione in proporzione alla durata del rapporto di lavoro.
Diminuzioni occupazionali infragruppo
Alle società del gruppo “interno” (ossia le società residenti, controllanti, controllate o collegate ex art. 2359, C.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, compresi i soggetti diversi dalle società di capitale nonché le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti) la maggiorazione del costo del lavoro spetta se le condizioni previste sono rispettate anche per l'incremento/decremento occupazionale e l’incremento complessivo "a livello di gruppo". A tal fine:
- i dati riferiti alle società a controllo congiunto e alle società collegate sono considerati, in proporzione, rispettivamente, alla quota di controllo e a quella di partecipazione in esse detenuta;
- non si tiene conto delle società collegate che sono, altresì, controllate da società non facenti parte del medesimo gruppo interno.
Determinazione della maggiorazione
Ai fini della determinazione della “maggiorazione”, il costo da assumere è pari al minor importo tra:
- il costo effettivo riferibile ai nuovi assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, risultante dal conto economico ai sensi dell'articolo 2425, comma 1, lettera B), n. 9, del codice civile;
- l'incremento del costo complessivo del personale, risultante alla voce B.9) di conto economico, rispetto a quello relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023.
Come specificato nella citata relazione illustrativa al decreto, il costo del personale effettivamente sostenuto dall’impresa per i nuovi assunti è determinato ai sensi dell’articolo 2425, primo comma, lettera B), n. 9, del Codice civile, come indicato dall’OIC 12. Si tratta, dunque, delle seguenti voci di bilancio:
- B9) Per il personale,
- B9a) Salari e stipendi,
- B9b) Oneri sociali,
- B9c) Trattamento di fine rapporto,
- B9d) Trattamento di quiescenza e simili,
- B9e) Altri costi.
A titolo esemplificativo, dunque, sono da considerare (se rilevati nella predetta voce):
- i salari e gli stipendi (comprensivi di tutti gli elementi fissi e variabili che entrano a comporre la retribuzione per legge e/o per contratto) e gli oneri sociali a carico del dipendente, nonché le indennità;
- gli oneri sociali a carico della società da corrispondere ai vari enti previdenziali e assicurativi;
- gli accantonamenti a eventuali fondi di previdenza integrativi diversi dal TFR e previsti in genere dai contratti collettivi di lavoro, da accordi aziendali o da norme aziendali interne e, anche, tutti gli altri costi relativi al personale dipendente, che non trovino più appropriata collocazione alla voce B14.
Diversamente, sono esclusi gli oneri rilevati in altre voci del conto economico come quelli relativi ai buoni pasto, le spese per l’aggiornamento professionale dei dipendenti, i costi per servizi di vitto e alloggio dei dipendenti in trasferta nonché quelli relativi alle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti. I soggetti che non adottano lo schema di conto economico di cui all'articolo 2425 del codice civile (ad esempio, IAS adopter, imprese assicurative /intermediari finanziari) assumono le corrispondenti voci del costo del personale che, in caso di adozione di tale schema, sarebbero confluite nelle suddette voci. I predetti costi riferibili al personale dipendente sono imputati temporalmente in base alle regole applicabili ai fini della determinazione del reddito.
Occorre, inoltre, evidenziare che:
- il costo riferibile al personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è determinato analiticamente sulla base delle predette unità di personale. In particolare è necessario identificare le singole voci di costo rilevate nella voce B.9) direttamente connesse alla specifica attività svolta dal personale neoassunto;
- nel caso di conversione di contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il costo da assumere ai fini del beneficio è quello sostenuto in relazione al contratto a tempo indeterminato a decorrere dalla data di conversione;
- i costi riferibili al personale dipendente sono imputati temporalmente in base alle regole applicate da ciascun soggetto ai fini della determinazione del reddito. Ne discende, ad esempio, che per i soggetti che adottano il regime di contabilità semplificata ovvero per gli esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 54 del Tuir, l’imputazione dei costi del personale ai fini della determinazione della maggiorazione seguirà il criterio di cassa;
- nel costo complessivo del personale “non” sono inclusi:
- relativamente agli esercizi 2023 e 2024, il costo dei dipendenti trasferiti per operazioni straordinarie;
- gli oneri rilevati nel conto economico, in applicazione del principio IFRS 2;
- gli accantonamenti per premi ed altre forme di remunerazione rilevate nelle voci B.9.a) e B.9.e), ossia, quelle rilevate tra i costi del personale "in applicazione delle regole contabili che impongono la registrazione dei costi del conto economico per natura".
Enti non commerciali
Per gli enti non commerciali residenti, la maggiorazione spetta esclusivamente con riferimento alle assunzioni dei lavoratori a tempo indeterminato impiegati nell’esercizio dell’attività commerciale risultante da separata evidenza contabile. In presenza di personale utilizzato promiscuamente - ovvero sia nell'attività commerciale che in quella istituzionale - il beneficio spetta nella misura prettamente inerente alle attività commerciali svolte.
Ne consegue che la maggiorazione del costo per il personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegato sia nell’attività istituzionale sia in quella commerciale spetta in proporzione al seguente rapporto:
Ricavi e proventi derivanti dall'attività commerciale / Ammontare complessivo di ricavi e proventi
Soggetti che determinano il reddito forfetariamente
Per i soggetti esercenti anche attività per le quali il relativo reddito è determinato forfetariamente, la maggiorazione del costo per il personale di nuova assunzione a tempo indeterminato impiegato promiscuamente sia nell'attività il cui reddito è determinato in modo analitico sia nell'attività il cui reddito è determinato forfetariamente, spetta in proporzione al seguente rapporto:
Ricavi e proventi derivanti dall'attività il cui reddito è determinato ordinariamente / Ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi
Assunzioni rientranti nelle categorie meritevoli di maggior tutela
Il costo da considerare ai fini della determinazione dell'agevolazione è incrementato di un ulteriore 10% per i soggetti appartenenti alla categoria di lavoratori meritevoli di maggior tutela individuati nell'Allegato 1 del D.lgs. n. 216/2013.
In tal caso la maggiorazione arriva complessivamente al 30%.
LAVORATORI MERITEVOLI DI MAGGIOR TUTELA |
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Il costo del personale da assumere ai fini del beneficio è, dunque:
- maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20%;
- è incrementato di un ulteriore 10% (quindi, la maggiorazione diventa pari a 30%) in relazione alle nuove assunzioni a tempo indeterminato di dipendenti ricompresi in ciascuna delle categorie meritevoli di maggiore tutela, individuate nell'Allegato 1 al D.lgs. n. 216/2023.
Qualora l'incremento del costo complessivo del personale dipendente sia inferiore al costo del personale di nuova assunzione a tempo indeterminato, in presenza di entrambe le suddette categorie di lavoratori (lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori meritevoli di maggiore tutela), il costo da assumere, ai fini della maggiorazione, è ripartito tra le due categorie proporzionalmente al costo del personale di nuova assunzione a tempo indeterminato di ciascuna di esse.
ATTENZIONE: La deduzione “maggiorata” incide, riducendolo, sulla determinazione del Risultato operativo lordo (ROL) di periodo in quanto, come disposto dall’articolo 96 del TUIR, ai fini della deducibilità degli interessi passivi, le voci che compongono tale aggregato sono determinate, coerentemente con la c.d. Direttiva ATAD, avendo riguardo al relativo valore fiscale. Tale considerazione discende dalle indicazioni contenute nella relazione di accompagnamento dell’articolo 1 del D.lgs. n. 142/2018 concernente l’attuazione dell’articolo 4 della Direttiva ATAD in materia di deducibilità degli interessi passivi, che, sul punto, ha precisato, per quanto concerne l’impatto sul “ROL fiscale” dei provvedimenti che escludono da tassazione una quota del reddito, che la “detassazione” incide con segno negativo ai fini del calcolo del “ROL fiscale” (in tale contesto è stata menzionata, ad esempio, l’esclusione da tassazione di una quota del reddito per effetto dell’applicazione del regime di Patent Box allora vigente).
ESEMPIO: La società Gamma presenta la seguente situazione:
- Nuove assunzioni di lavoratori ordinari (maggiorazione del 20%) - costo 1.000;
- Nuove assunzioni di lavoratori "meritevoli di tutela" (maggiorazione 30%) - costo 600;
- Costo effettivo delle nuove assunzioni = 1.000 + 600 = 1.600
- Incremento del costo complessivo del personale dipendente – 1.200
In tal caso, il costo effettivo del personale su cui calcolare la maggiorazione per ciascuna categoria di lavoratori deve essere ridotto proporzionalmente in base al rapporto esistente tra il costo effettivo totale (1.600) delle 2 categorie:
- 1.000 / 1600 x 100 = 62,5%
- 600 / 1600 x 100 = 37,5%
Le suddette percentuali consentono di ripartire proporzionalmente l’incremento del costo del personale dipendente (1.200) che è l’importo a cui, in questo caso, si applica la maggiorazione del 20% e del 30%:
- 1.200 x 62,5% = 750, a cui si applica la maggiorazione del 20%,
- 1.200 x 37,5% = 450, a cui si applica la maggiorazione del 30%.
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