Via le clausole vessatorie dalla polizza sulla vita
Pubblicato il 21 agosto 2015
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Con sentenza n. 17024 del 20 agosto 2015, la Corte di cassazione ha confermato la manifesta vessatorietà di una clausola contrattuale contenuta in una polizza di assicurazione sulla vita che espressamente prevedeva che il beneficiario, per ottenere il pagamento dell’indennizzo, dovesse: sottoscrivere una domanda su apposito modulo predisposto dall’assicuratore presso l’agenzia di competenza, produrre il certificato di morte del portatore di rischio, produrre una certificazione medica sulle cause della morte scritta dal medico su un modulo predisposto dall’assicuratore, produrre una dichiarazione del medico medesimo che attestasse la personale cura delle risposte da parte dello stesso, produrre, a semplice richiesta dell’assicuratore, le cartelle cliniche dei ricoveri subiti dal portatore di rischio, produrre un atto notorio riguardante lo stato successorio della persona deceduta, produrre l’originale della polizza.
Secondo la Suprema corte, queste previsioni, ciascuna delle quali di per sé gravosa, formavano, messe insieme, un "cocktail giugulatorio ed opprimente" per il beneficiario, al solo vantaggio di frapporre formalistici ostacoli al pagamento dell’indennizzo.
- Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 32 - Assicurazione sulla vita senza più clausole vessatorie - Maciocchi
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