Vertenze sindacali, comunicazioni ai dipendenti: non è condotta antisindacale

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Affinché si confguri una condotta antisindacale ex art. 28 Statuto Lavoratori occorre che il comportamento datoriale sia concretamente idoneo a comprimere la libertà sindacale, indipendentemente dall’intenzione lesiva del datore di lavoro.

È quanto ha statuito il Tribunale Ordinario di Bologna – Sezione Lavoro con decreto del 22 settembre 2025.

Ricorso dei sindacati e difesa datoriale

Il procedimento esaminato trae origine da un ricorso ex art. 28 L. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) promosso da diverse articolazioni sindacali territoriali.

Le organizzazioni ricorrenti hanno denunciato la condotta datoriale come antisindacale, lamentando in particolare che la società convenuta:

  • avesse inviato comunicazioni dirette ai lavoratori, bypassando le rappresentanze sindacali durante una vertenza sindacale;
  • avesse diffuso informazioni ritenute non corrispondenti al vero e giudizi negativi sulle iniziative di sciopero;
  • avesse così leso l’immagine, la credibilità e la capacità di rappresentanza delle sigle sindacali.

Le richieste dei sindacati includevano:

  1. l’ordine alla società di interrompere ogni comunicazione diretta con i dipendenti;
  2. la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale (quantificato in € 50.000 per ciascuna organizzazione);
  3. misure di pubblicità riparatoria, come l’affissione del decreto giudiziale presso le bacheche aziendali per 30 giorni;
  4. ulteriori misure idonee a rimuovere gli effetti della condotta contestata.

La società convenuta ha contestato integralmente le allegazioni, sostenendo che l’invio di comunicazioni ai dipendenti rientrasse nella legittima espressione della propria posizione in corso di trattativa e che non vi fosse alcuna lesione delle prerogative sindacali.

Nozione di condotta antisindacale

Il Giudice del lavoro ha esaminato la fattispecie alla luce dei principi generali dettati dall’art. 28 Statuto dei Lavoratori e richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui:

  • la nozione di condotta antisindacale "non è analitica ma teleologica, poiché individua il comportamento illegittimo non in base a caratteristiche strutturali, bensì alla sua idoneità a ledere i beni protetti", essendo sufficiente che il comportamento datoriale sia oggettivamente idoneo a ledere gli interessi collettivi dei sindacati;
  • non è necessario dimostrare un intento lesivo, ma solo l’idoneità oggettiva a comprimere le libertà sindacali;
  • al contrario, non può qualificarsi antisindacale una condotta priva di effetti obbiettivamente tale da limitare la libertà sindacale.

Decisione del Tribunale di Bologna

Nel caso in esame, le organizzazioni sindacali ricorrenti hanno individuato la condotta antisindacale della società nell’aver trasmesso ai propri dipendenti comunicazioni dirette relative a temi oggetto di trattativa sindacale. Esse hanno contestato sia la modalità adottata, consistente nell’interlocuzione diretta con i lavoratori, sia il contenuto delle missive, ritenuto lesivo dell’immagine e della reputazione delle sigle sindacali.

Il Tribunale, tuttavia, ha osservato che tale condotta datoriale, in mancanza di ulteriori elementi forniti dalle parti attrici, non presenta carattere oggettivamente idoneo a ledere le prerogative sindacali.

Dall’esame delle comunicazioni aziendali non emerge, infatti, alcun ostacolo concreto all’attività sindacale, né alcuna limitazione del diritto di sciopero o compromissione dell’immagine delle organizzazioni sindacali. Le lettere, piuttosto, si sono limitate a chiarire ai lavoratori la posizione dell’azienda nel corso delle trattative, senza interferire con il loro normale svolgimento.

Da ciò discende che nessuna condotta antisindacale può essere attribuita al datore di lavoro e, conseguentemente, il ricorso non può essere accolto.

Il Tribunale ha quindi:

  • respinto il ricorso delle organizzazioni sindacali;
  • disposto la compensazione integrale delle spese di lite in considerazione della complessità della questione.

Principi affermati dalla decisione

  1. Oggettività della condotta antisindacale: perché vi sia violazione dell’art. 28 Statuto Lavoratori occorre che il comportamento datoriale sia concretamente idoneo a comprimere l’attività sindacale, indipendentemente dall’intenzione soggettiva del datore.
  2. Legittimità della comunicazione datoriale: l’informativa diretta ai lavoratori, se limitata a illustrare la posizione aziendale e priva di elementi ostativi all’attività sindacale, non costituisce condotta antisindacale.
  3. Tutela della libertà sindacale: la giurisprudenza richiede un bilanciamento tra il diritto del datore di comunicare con i lavoratori e il diritto dei sindacati a non vedere compromessa la propria funzione rappresentativa.
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