Versamento acconto Irap 2020: ulteriori chiarimenti
Pubblicato il 20 ottobre 2020
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L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 27 del 19 ottobre 2020, torna a fornire chiarimenti circa le modalità di calcolo del saldo Irap 2019 e del primo acconto del 2020 alla luce della disposizione contenuta all’articolo 24 del Decreto Rilancio.
Tale norma, infatti, proprio in considerazione della situazione di crisi connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha sancito per le imprese e i lavoratori autonomi, che hanno un fatturato (compensi) fino a 250 milioni di euro e che hanno subito un danno economico evidente, la cancellazione del saldo per il 2019 e della prima rata d’acconto 2020 dell’Irap.
In vista della ripresa dei versamenti, sono pervenute all’Amministrazione finanziaria richieste di chiarimento, in particolare modo, riguardanti:
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il calcolo dell’Irap da versare a saldo per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019;
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la possibilità, qualora il saldo dell’Irap relativo al periodo d’imposta 2020 sia inferiore alla prima rata di acconto “dovuta” per il medesimo periodo, di utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso ovvero azzerare la differenza a credito.
Saldo Irap 2020 per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019: calcolo
Nella circolare n. 27/E/2020, l’Agenzia spiega come si deve escludere la prima rata dell'acconto Irap 2020, che diventa un acconto virtuale o “figurativo”, dal calcolo dell'Irap a saldo per il 2020.
Dopo aver ricordato le regoli generali dei due metodi di calcolo che si possono adottare, il metodo "storico” basato sui dati dell'anno precedente, o, in alternativa, il metodo "previsionale” basato sul minore imponibile dell'anno in cui si versa l'acconto, e il loro diverso funzionamento, l’Agenzia sancisce che:
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il contribuente che applica il metodo "storico" è tenuto a versare il secondo acconto pari al 60% (ovvero al 50% se applica gli ISA) e l’eventuale saldo da determinarsi al netto del primo acconto “figurativo” (pari al 40% ovvero al 50% se applica gli ISA) e del secondo acconto corrisposto.
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il contribuente che utilizza il metodo “previsionale” è tenuto a versare il secondo acconto pari al 60% (ovvero al 50% se applica gli ISA) dell’imposta complessiva presumibilmente dovuta per il periodo d’imposta 2020 e l’eventuale saldo da determinare al netto del primo acconto “figurativo” e del secondo acconto corrisposto.
In entrambe le ipotesi, il primo acconto “figurativo” non può mai eccedere il 40% (o il 50%) dell'importo complessivamente dovuto a titolo di Irap per il 2020, calcolato, in linea generale, secondo il metodo storico, sempreché quest'ultimo non sia superiore a quanto effettivamente da corrispondere. Ciò perché la norma prevede un meccanismo volto ad evitare scelte arbitrarie circa il metodo di calcolo utilizzato per determinare l’acconto (storico o previsionale).
Saldo Irap 2020 inferiore alla prima rata di acconto: chiarimenti
Anche in questa seconda ipotesi la circolare indica cosa il contribuente è tenuto a versare per il periodo d’imposta 2020 nel caso in cui applichi il metodo “storico” oppure quello “previsionale”.
Viene riportato anche un esempio numerico, che si riferisce al caso specifico di un contribuente che non sia tenuto ad applicare gli ISA.
In entrambi i casi, il primo acconto “figurativo” da sottrarre non può mai eccedere il 40% (ovvero il 50%) dell’Irap dovuta per il 2020, calcolata, in linea generale, secondo il metodo storico, sempreché quest’ultimo non sia superiore a quanto effettivamente da corrispondere.
Infine, nella circolare 27/E viene posta l’attenzione sull’ambito applicativo dell’articolo 20 del Decreto legge n. 23/2020 (Dl “Liquidità”), che, in deroga alle previsioni ordinarie, stabilisce, solo per il periodo d’imposta 2020, la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di insufficiente versamento delle somme dovute a titolo di acconto di Irpef, Ires e Irap, se il versamento non è inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso.
Il chiarimento reso dall’Agenzia è che tale “agevolazione” riguarda anche gli acconti relativi alle addizionali di queste imposte con scadenza 30 giugno 2020; ne resta esclusa solo l’addizionale regionale all’Irpef, in quanto, per quest’ultima, non è previsto il versamento dell’acconto entro il 30 giugno, ma solo del saldo (in unica soluzione o come prima rata) dell’imposta dovuta per il 2019.
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