Versamenti sospesi, l'INAIL si aggiorna al Decreto Agosto

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Versamenti sospesi, l'INAIL si aggiorna al Decreto Agosto

L’INAIL, con la circolare 14 settembre 2020, n. 35, fornisce le istruzioni operative relative all'ulteriore rateizzazione dei versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi e illustra le novità concernenti l’attività degli agenti della riscossione.

 

Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi

Il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, agli art. 126 e 127, stabilisce che, a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19, i versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 ovvero mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.  Successivamente, il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, ha disposto, all’art. 97, due ulteriori modalità di rateizzazione dei pagamenti senza applicazione di sanzioni e interessi:

1) il 50% delle somme oggetto di sospensione potranno essere versate in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 ed il restante 50% mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, a partire dal 16 gennaio 2021;

2) il 50% delle somme oggetto di sospensione, potranno essere rateizzate, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo con il pagamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 ed il restante 50% mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, a partire dal 16 febbraio 2021.

Si precisa che, l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore ad euro 50,00. Il versamento sospeso potrà essere corrisposto dai contribuenti, mediante modello di pagamento F24, compilando l'apposito rigo e servendosi dei i seguenti numeri di riferimento, indicativi della fattispecie prescelta per la restituzione:

Ripresa dei versamenti

Numeri di riferimento - Modello di pagamento F24

Unica soluzione entro il 16/09/2020

4 rate mensili di pari importo con 1° rata entro il 16/09/2020

50% in unica soluzione entro il 16/09/2020 e 50% anche in 24 rate dal 16/01/2021

50% in quattro rate mensili dal 16/09/2020 e 50% anche in 24 rate dal 16/01/2021

Art. 5, co. 9, D.L. 9/2020 - Soggetti con PAT attiva al 23/02/2020 nei Comuni di cui al DPCM del 01/03/2020

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999226

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Elenco di attività di cui all'art. 61, co. 2, lett. da a) a t), D. L. 18/2020

999188

999189

999228

999229

Art. 61, co. 5, D.L. 18/2020 -  Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche

999184

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999230

999231

Art. 62, comma 2, D.L. 18/2020 - Esercenti attività con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019

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Art. 18, co. 1 e 2, D.L. 23/2020 - Esercenti attività con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019 e con riduzione di fatturato di almeno il 33% sul rispettivo mese di marzo e/o aprile 2019

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Art. 18, co. 3 e 4, D.L. 23/2020 - Esercenti attività con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019 e con riduzione di fatturato di almeno il 50% sul rispettivo mese di marzo e/o aprile 2019

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Art. 18, co. 5, D.L. 23/2020 - Soggetti costituiti dopo il 31 marzo 2019

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Art. 18, co. 5, D.L. 23/2020, secondo periodo - Enti non commerciali ed enti del terzo settore che svolgono attività istituzionale non in regime di impresa

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E’ opportuno ricordare che gli interessati devono comunicare all’INAIL di aver trasmesso, tramite l'apposito applicativo on-line, la sospensione dei versamenti. Tale procedura, attualmente in corso di aggiornamento, darà la possibilità, anche a coloro che hanno già presentato la comunicazione di sospensione, di modificare la modalità di pagamento precedentemente scelta.

 

Proroga della riscossione coattiva

Per effetto delle modifiche apportate dall’art. 99, comma 1 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, sono sospesi i termini dei versamenti, con scadenza nel periodo dall'8 marzo al 15 ottobre 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione. Nello specifico i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30 novembre 2020 e, dunque, entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Sono, altresì, sospese fino al 15 ottobre 2020 le attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione.  Si rammenta, infine, che per i piani di dilazione già concordati alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione presentate entro il 15 ottobre 2020, la decadenza dal beneficio delle rateizzazioni accordate avviene nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste.

Allegati Anche in
  • edotto.com - Edicola del 4 settembre 2020 - Versamenti sospesi, prima tranche entro il 16 settembre - Siliato

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