Versamenti sospesi, prima tranche entro il 16 settembre
Pubblicato il 04 settembre 2020
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I contributi e le ritenute fiscali sospese, a seguito dei provvedimenti legislativi emanati dal Governo per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, dovranno essere versati, nella misura del 50%, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 ovvero, mediante rateazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo a decorrere dalla medesima data. Il restante 50% delle somme oggetto di sospensione potrà essere versato, senza applicazione di interessi e sanzioni, fino ad un massimo di 24 rate a decorrere dal 16 gennaio 2021.
Tale disposizione, contenuta nel Decreto Agosto, non ha ancora avuto seguito negli applicativi degli Istituti previdenziali ed assicurativi. Difatti, la procedura rilasciata nel messaggio INPS 20 luglio 2020, n. 2871, non è ancora stata aggiornata con le disposizioni contenute nell'art. 97, Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104.
Allo stesso modo, l'Istituto assicurativo non ha fornito ulteriori indicazioni se non quelle contenute nella Circolare 18 maggio 2020, n. 21.
Per quanto concerne i versamenti previdenziali oggetto di sospensione, si rammenta che, l'importo della singola rata, non potrà essere inferiore ad euro 50,00 per ciascuna gestione.
Oltre alle sospensive relative ai contributi previdenziali ed assicurativi, le imprese dovranno procedere, nelle medesime modalità, al versamento delle ritenute fiscali operate sui redditi da lavoro dipendente ed assimilati, nonché delle trattenute per l'addizionale regionale e comunale.
- edotto.com - Edicola del 17 agosto 2020 - Decreto Agosto: Cig, licenziamenti e sgravi contributivi - Pichirallo
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