Versamenti in F24: quando effettuare le compensazioni

Pubblicato il



Versamenti in F24: quando effettuare le compensazioni

Ai sensi dell'articolo 17 del DLgs. n. 241/1997, i contribuenti che eseguono versamenti unitari di imposte, contributi previdenziali e altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali hanno facoltà di compensare in F24, nei confronti degli stessi enti impositori (Stato, INPS, Enti Locali, INAIL, ENPALS), i crediti e i debiti risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive. A seguito dei diversi interventi succedutisi nel tempo si è assistito ad un sostanziale restyling della disciplina.

In generale, i crediti relativi alle imposte dirette (Irpef ed Ires) e relative addizionali, all’Irap ed alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi possono essere utilizzati in compensazione “orizzontale”, per importi superiori a 5.000 euro annui, solo a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito. Tuttavia, le regole di presentazione “preventiva” della dichiarazione per la compensazione di crediti superiori a 5.000 euro annui non si applicano ai crediti emergenti dalla dichiarazione del sostituto d'imposta (modello 770) ed alle compensazioni cd. “verticali o interne”.

L'utilizzo in compensazione di un credito per un importo superiore a 5.000 euro comporta l'obbligo di apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione dell'organo di controllo) su tutta la dichiarazione, anche in presenza di altri crediti - utilizzati o meno - di ammontare inferiore alla soglia.

La legge di bilancio 2024 ha inserito alcune disposizioni volte a rendere più stringente il regime delle compensazioni dei crediti nel modello F24 al fine di prevenire condotte illecite. Con l'articolo 1 comma 94 lett. a) della L.213/2023, infatti, il legislatore apporta una serie di modifiche all’articolo 37 del D.L. n. 223/2006. In particolare, modificando il comma 49-bis del citato articolo 37l, viene stabilito che - a partire dal 1° luglio 2024 - l'obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione degli F24 contenenti compensazioni, si applica anche ai crediti maturati a titolo di contributi INPS e di premi INAIL. L’utilizzo è consentito dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito. 

Inoltre, sempre dal 1° luglio 2024, la compensazione è vietata tout court per i contribuenti che hanno carichi a “ruolo” di importo “complessivo” superiore a euro 100.000 per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti ovvero non siano in essere provvedimenti di sospensione. Il divieto si applica alle compensazioni "orizzontali” riguardanti crediti e debiti di diversa natura riportati nel modello F24 e non alle compensazioni "verticali" che riguardano la stessa imposta, anche se operate nel modello F24.

Il comma 95 dell'articolo 1 della L.213/2023 dispone che - a decorrere dal 1° luglio 2024 - i versamenti effettuati mediante modello F24 per la compensazione ex articolo 17 del DLgs.241/97 sono eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Viene, quindi, previsto un obbligo “generalizzato” di utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate in ogni compensazione.

A seguito dell’applicazione generalizzata dei servizi telematici dell'Agenzia viene anche “abrogata” la lett. b) dell’art. 11, comma 2 del D.L. n. 66/2014 che prevedeva l'obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 qualora il saldo finale, per effetto delle compensazioni effettuate, fosse di importo pari a “zero”.  

Da ultimo, sempre in materia di compensazioni, l'articolo 1, comma 97, lett. a), della L. n. 213/2023 introduce un termine iniziale per la compensazione dei crediti INPS e INAIL. Inoltre, la compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei confronti dell’INAIL può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto. Sarà un apposito provvedimento adottato d'intesa tra Agenzia delle entrate, INPS e INAIL a definire la decorrenza dell'efficacia, anche progressiva, delle disposizioni in esame.

Links

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito