Verifiche sulle attrezzature di lavoro. Precisazioni dal Ministero

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Fornisce chiarimenti in merito all’applicazione del Dm dell'11 aprile 2011 – relativo alle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro - la circolare n. 23 del 13 agosto 2012, del Ministero del lavoro.

Il dicastero precisa che il datore di lavoro può chiedere espressamente, in sede di richiesta di verifica periodica successiva alla prima di una singola attrezzatura di lavoro, una data effettiva di richiesta di verifica, da cui far decorrere i 30 giorni, posteriore alla data riportata nella comunicazione di richiesta di verifica della suddetta singola attrezzatura.

Per alcune attrezzature, la circolare ne dispone l'esclusione dall’obbligo di verifica; si tratta di sistemi di movimentazione e sospensione di allestimenti scenici, dei ponti sollevatori per veicoli e dei carrelli commissionatori.

L'eventuale mancato uso dell’attrezzatura di lavoro non interrompe il termine fissato per effettuare le verifiche periodiche previste dalla legge. Pertanto se al momento di riattivazione dell’attrezzatura di lavoro, detto termine risulta superato, è necessario richiedere la verifica periodica prima del suo riutilizzo.

In caso di spostamento dell’attrezzatura mentre si è in attesa della verifica, il datore di lavoro è tenuto comunicare lo spostamento al soggetto titolare della funzione presso il quale si è inoltrata la richiesta e, contestualmente, inviare una nuova richiesta al competente soggetto titolare della funzione in base al territorio dove sarà utilizzata l'attrezzatura.
Allegati Anche in
  • Ministero del lavoro – Circolare n. 23 del 13 agosto 2012

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