Verifiche fiscali senza stallo professionale e commerciale

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Con la sentenza dell’8 luglio 2011, la Commissione tributaria regionale della Lombardia interviene in senso “garantista” sul termine dei 30 giorni – prorogabile per altri 30 – di permanenza degli operatori del Fisco nella sede del contribuente, per l’effettuazione della verifica fiscale.

Dopo l’intervento dello Statuto del contribuente, troppe volte aggirato con interpretazioni ritenute discutibili da parte dell’Amministrazione finanziaria, si è voluto mettere un punto sulla questione dibattuta asserendo che tale periodo di 30 giorni deve essere considerato in senso continuativo e non frazionato, come spesso sostenuto dal Fisco.

Si legge nella sentenza che il periodo in questione deve essere di “30 giorni lavorativi che, iniziando da data certa abbia un termine obiettivamente preventivabile altrettanto certo,  salvo ulteriore periodo di 30 giorni, unito al precedente senza soluzione di continuità e tempestivamente autorizzato, in modo che non vi sia alcun tempo di permanenza presso il domicilio del verificato privo di autorizzazione”.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 27 – Verifiche in 30 giorni continuativi – Negri
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 27 – Nel decreto sviluppo il calcolo adotta il criterio della permanenza - Deotto

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