Attrezzature di lavoro. Verifica periodica

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Attrezzature di lavoro. Verifica periodica

Ai sensi dell’art. 71, comma 11, del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, i datori di lavoro devono sottoporre le attrezzature di lavoro, riportate nell'allegato VII del medesimo decreto, a verifiche periodiche finalizzate a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nell’allegato stesso.

Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL che vi deve provvedere entro 45 giorni dalla richiesta.

Decorso inutilmente il suddetto termine il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati.

Stante quanto sopra, con Decreto Interministeriale del 22 settembre 2015 è stato pubblicato l’elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del Decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui al citato art. 71, Testo Unico in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

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