Vendite internazionali Giudice del luogo di consegna
Pubblicato il 16 giugno 2016
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In tema di vendita internazionale a distanza di beni mobili, è consolidata la giurisprudenza di legittimità – in adesione ai principi espressi dalla Corte di giustizia UE – nel senso che il giudice chiamato a decidere sulla propria giurisdizione, rispetto a tutte le controversie nascenti dal contratto comprese quelle relative al pagamento dei beni alienati, deve applicare il criterio del luogo di esecuzione della prestazione di consegna, di cui all’art. 5 n. 1 lett) b del Regolamento CE n. 44 del 22 dicembre 2000.
Luogo che va identificato in quello della consegna materiale (e non soltanto giuridica) dei beni, mediante la quale l’acquirente ha conseguito o avrebbe dovuto conseguire il potere di disporre effettivamente dei beni stessi alla destinazione finale dell’operazione di vendita.
Il criterio del luogo di consegna materiale dei beni, determinato secondo le disposizioni di diritto sostanziale di volta in volta applicabile, presenta infatti un alto grado di prevedibilità e risponde ad un obiettivo di prossimità, in quanto garantisce l’esistenza di una stretta correlazione tra il contratto ed il giudice chiamato a conoscerne.
Lo ha deciso la Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, con sentenza n. 11381 del 31 maggio 2016, relativamente all'ingiunzione europea di pagamento ottenuta da un’azienda italiana (dal Tribunale ordinario nazionale) nei confronti di una ditta tedesca per il saldo del corrispettivo di alcune forniture. Ditta ingiunta che aveva fatto tuttavia opposizione, eccependo per l’appunto il difetto di giurisdizione dei giudici italiani.
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