Vendita con riserva di proprietà e credito Zes. Precisazioni

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Vendita con riserva di proprietà e credito Zes. Precisazioni

L’Amministrazione finanziaria risponde al quesito riguardante l’applicazione della disciplina relativa al credito d'imposta per investimenti nelle Zone Economiche Speciali (ZES), di cui all'articolo 5 del Dl n. 91/2017, convertito, con riferimento alle spese sostenute per l'acquisto di un immobile con un contratto di acquisto con patto di riservato dominio.

Nella risposta n. 23 del 29 gennaio 2024, l’Agenzia delle Entrate afferma che ai fini della fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nelle ZES rilevano anche quelli effettuati attraverso contratti di acquisto con riserva della proprietà.

Viene rappresentato che si intende acquisire un immobile attraverso la stipula di un contratto di vendita con riserva di proprietà a favore del venditore (c.d. vendita con patto di riservato dominio), disciplinata dagli articoli dal 1523 al 1526 del codice civile.

L’Agenzia ricorda che le Zes sono state istituite per favorire lo sviluppo industriale in alcune aree dell’Italia. Nelle zone Economiche Speciali le imprese possono beneficiare delle agevolazioni fiscali e delle semplificazioni amministrative previste dall'articolo 5 del DL n. 91/2017, convertito.

Tra le agevolazioni previste rientra un credito d'imposta in relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2023 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.

Sul punto, la circolare agenziale n. 34/E/2016 ha precisato che l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione segue le regole generali di competenza previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR.

Acquisto con patto di riservato dominio, rientra nella Zes

Dunque - si legge nella risposta n. 23/2024 - le spese per l’acquisto di un immobile tramite il “patto di riservato dominio” possono accedere al credito d’imposta Zes; tuttavia, l'imputazione dell'investimento al periodo di vigenza dell'agevolazione dovrà avvenire senza tener conto della clausola di riserva della proprietà.

Di conseguenza, ai fini del credito d'imposta ZES, l'investimento, al verificarsi di tutte le condizioni stabilite dalla disciplina agevolativa, deve considerarsi realizzato nel corso del 2023 (anno entro il quale sarà sottoscritto il contratto di acquisto dell'immobile con riserva di proprietà).

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