Vendemmia turistica: nuove regole e obblighi per enoturisti e aziende

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Vendemmia turistica: nuove regole e obblighi per enoturisti e aziende

La vendemmia turistica trova ora la sua regolamentazione a livello nazionale. È stato infatti siglato, il 12 luglio 2023, un protocollo d’intesa fra l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e l’Associazione Nazionale Città del Vino.

Il protocollo nazionale, sottoscritto alla presenza del direttore generale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, Paolo Pennisi, e del presidente di Città del Vino, Angelo Radica, dà voce alle numerose iniziative locali di regolamentazione di un settore in grande espansione e che necessita di norme certe e uniformi, a tutela di operatori e visitatori.

Basti pensare, come evidenziato dallo stesso presidente dell’Associazione nazionale Città del Vino, che l’enoturismo conta oggi in Italia un giro d’affari di 2,5 miliardi di euro e 14 milioni di presenze. Il protocollo nazionale siglato il 12 luglio  2023 consente di “svolgere in sicurezza per i turisti una esperienza turistica, senza incorrere in spiacevoli equivoci con le autorità preposte ai controlli sul lavoro”.

Ma cosa prevede nel dettaglio?

Definizione di vendemmia turistica

Si parte innanzitutto dalla definizione di vendemmia turistica.

Vendemmia turistica è “l’attività di raccolta dell’uva, non retribuita, di breve durata, episodica, circoscritta ad appositi spazi, avente carattere culturale e ricreativo, svolta da turisti e correlata preferibilmente al soggiorno in strutture ricettive del territorio e/o alla visita e degustazione delle cantine locali nell’ambito di un’offerta turistica di tipo integrato”.

Vendemmiatori professionisti e enoturisti

La vendemmia turistica non è considerabile rapporto di lavoro ed è svolto a titolo totalmente gratuito. Agli enoturisti infatti non può essere riconosciuto nessun emolumento, né in denaro né in natura.

Inoltre, l’attività deve essere circoscritta a poche ore alternativamente nella fascia oraria antimeridiana o postmeridiana e non può ripetersi per più di 2 volte nella stessa azienda vitivinicola nell’arco della stessa settimana.

L’azienda vitivinicola/enoturistica deve porre attenzione nell’identificare i filari destinati alla vendemmia turistica, che devono essere resi riconoscibili e devono potersi distinguere da quelli su cui svolgono la vendemmia ordinaria i vendemmiatori professionisti. A tal fine, devono essere apposti specifi cartelli e fornite, nella dichiarazione al S.U.A.P. (o ad uno sportello equipollente), le relative coordinate mappali (foglio e particella).

NOTA BENE: Resta vietato in maniera tassativa lo svolgimento promiscuo delle due attività.

Cosa deve fare il referente aziendale/tutor qualificato

È affidato al referente aziendale/tutor qualificato ovvero a personale aziendale dotato di adeguata e specifica formazione, nel rispetto delle normative locali di riferimento, il compito di supervisionare l’attività dell’enoturista. In particolare è tenuto a:

  • istruire adeguatamente, prima dell'inizio dell’attività di vendemmia, gli enoturisti in merito all’utilizzo delle attrezzature e ai comportamenti da tenere durante le operazioni e vigilare, in presenza, sul rispetto delle istruzioni impartite;
  • vigilare sul rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza;
  • garantire il perseguimento delle finalità culturali e ricreative dell’evento.

Referenti aziendali/tutor e enoturisti devono indossare un cartellino identificativo o un braccialetto identificativo rispettivamente con la scritta “tutor” e “vendemmiatore turista”.

Salva diversa disposizione locale, ogni referente aziendale/tutor potrà seguire un numero di turisti non superiore a 8.

ATTENZIONE: A tutela della salute e sicurezza, gli enoturisti non potranno utilizzare le macchine agricole e svolgere operazioni di carico e scarico delle cassette da uva.

Cosa deve fare l’azienda

In capo all’azienda vitivinicola/enoturistica/operatore enoturistico sono previsti numerosi adempimenti burocratici e non solo.

Sotto il profilo amministrativo, l’azienda vitivinicola/enoturistica è tenuta a comunicare lo svolgimento dell’attività al Comune competente per territorio, prima dell’avvio della stessa, attraverso la piattaforma S.U.A.P. o sportello equipollente.

La comunicazione deve contenere il numero polizza assicurativa e relativa scadenza, il nominativo del Referente aziendale e del suo delegato/tutor e il luogo dove si svolge l’attività di vendemmia turistica con i relativi dati catastali (comune catastale, foglio, particella subalterno) e glu orari di svolgimento dell'esperienza della vendemmia nonché le generalità (nome cognome e data luogo di nascita) degli enoturisti.

Le comunicazioni relative alle giornate dedicate alla vendemmia turistica fatte allo sportello unico attività produttive o ufficio equipollente, con riferimento all’anno in corso, devono essere conservate dall’azienda vitivinicola/operatore enoturistico ed esibite su richiesta degli ispettori.

Inoltre, prima dell’avvio dell’attività turistica, l’azienda vitivinicola/enoturistica è tenuta a stipulare apposita assicurazione per la responsabilità civile nei confronti dei turisti e a garantire l’osservanza delle discipline locali.

Infine, l’azienda vitivinicola/operatore enoturistico deve predisporre ambienti adeguatamente attrezzati e illuminati, dotati di conformità urbanistica ed edilizia e in linea con la normativa in materia di sicurezza degli impianti.

Va vietato l’accesso, con apposita segnaletica, agli ambienti aziendali e alle attrezzature pericolose. I locali ove si svolgono le attività dovranno ospitare un numero massimo di persone in funzione dello spazio a disposizione.

Postilla finale

Infine, una necessaria postillae. L’Associazione Nazionale Città del Vino si è impegnata a segnalare all’INL pratiche elusive e irregolarità.  È fatta salva la facoltà, a livello territoriale, di effettuare controlli anche a campione sulla genuinità delle finalità turistiche.

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