Variazione dell’addizionale per il fondo vittime dell’amianto

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Con Determina n. 328 del 3 novembre 2014, il Presidente dell’INAIL ha fissato l’addizionale dovuta dalle imprese per il finanziamento del Fondo per le vittime dell’amianto, a decorrere dall’anno 2014:

- nella misura del 1,33% sul premio dovuto con riferimento alle voci di tariffa di cui all’art. 3, comma 3, del D.L. n. 30/2011;

- nella misura dello 0,02% sul monte retributivo per le lavorazioni del Settore Navigazione (ex IPSEMA) di cui all’art. 3, comma 4 del citato D.L. n. 30/2011, come meglio specificate nella circolare INAIL n. 32 del 5 maggio 2011.

Sono stati confermati, inoltre, i criteri di individuazione della platea delle aziende tenute al pagamento dell’addizionale, come indicati ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 3 del D.L. n. 30/2011.

La determinazione sarà inviata al Ministero del Lavoro per l'adozione del provvedimento di competenza.
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