Valutazione automatica. Basta l’avviso di liquidazione per riscuotere l’Imposta di registro

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Nel caso di contribuenti che hanno acquistato nuovi appartamenti ancora non iscritti al Catasto edilizio, anche se nel frattempo hanno presentato istanza all’Ute per l’attribuzione della rendita catastale, l’Ufficio del registro può riscuotere la maggiore imposta semplicemente spiccando un avviso di liquidazione, senza farlo precedere da alcun atto di accertamento, in assenza di alcuna rettifica.

Questa la conclusione ribadita dalla Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19126 del 6 novembre 2012, con cui i giudici di legittimità respingono il ricorso di alcuni contribuenti e accolgono le motivazioni dell’Amministrazione finanziaria.

In più, nella sentenza si specifica che se il contribuente che ha acquistato un immobile privo di rendita catastale dichiara di volersi avvalere (ai sensi dell'art. 12 del Dl 14 marzo 1988, n. 70, convertito in legge n. 154 del 1988) del criterio di valutazione automatica, il termine di decadenza biennale a disposizione dell’ufficio per il recupero della maggiore imposta di registro sale a tre anni, dal momento che “la valutazione automatica degli immobili richiede una necessaria attività di istruttoria per l'attribuzione della rendita catastale con adempimenti scadenzati nel tempo”.
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