Va tradotta anche l'ordinanza di custodia cautelare se l'indagato è straniero
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 31 maggio 2013
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I giudici di Cassazione, con la sentenza n. 23579 del 30 maggio 2013, hanno annullato un'ordinanza del Tribunale del riesame di conferma di un provvedimento applicativo della misura cautelare di custodia in carcere disposta nei confronti di uno straniero e notificata a quest'ultimo solo in lingua italiana.
Anche l'ordinanza cautelare – ricorda la Suprema corte – deve recare la traduzione in lingua nota al destinatario, ove emessa nei confronti di straniero che non conosca la lingua. Questo tipo di provvedimento, infatti, al pari del decreto di citazione in giudizio, è un atto di fronte al quale l'indagato straniero che non comprenda la lingua italiana può essere pregiudicato nel suo diritto di partecipare al processo libero nella persona, in quanto, non comprendendo il relativo contenuto, “non è posto in grado di valutare né quali siano gli indizi ritenuti a suo carico né se sussistano o meno i presupposti per procedere alla impugnazione dell'ordinanza per nullità”.
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