Va provata la conoscenza della riserva mentale del coniuge
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 10 maggio 2010
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Niente delibazione della sentenza ecclesiastica che annulla il matrimonio concordatario per esclusione del “bonum sacramenti” per il fatto che uno dei due coniugi ha da sempre manifestato di essere favorevole al divorzio.
E' quanto statuito dai giudici di Cassazione con sentenza n. 10657 del 3 maggio 2010, in una vicenda in cui un uomo aveva chiesto il riconoscimento agli effetti civili della decisione con cui il Tribunale ecclesiastico, ritenendo rilevante il fatto che l'istante aveva da sempre avuto una riserva mentale nei confronti della indissolubilità del vincolo matrimoniale e che tale sua riserva era nota alla moglie, aveva disposto l'annullamento del matrimonio concordatario dallo stesso contratto.
In particolare, la Corte di appello di Roma, prima, e la Cassazione, poi, hanno respinto la relativa istanza di delibazione evidenziando che, per la vicenda in esame, non poteva essere reso efficace, in Italia, il provvedimento di annullamento: gli atti del processo canonico, infatti, non offrivano la prova della conoscenza o la conoscibilità da parte della moglie della riserva mentale dell'altro coniuge in ordine all'esclusione dell'indossolubilità delle nozze. Nel caso di specie – precisa, altresì, la Corte - era da considerare irrilevante che i coniugi, in occasione del referendum sul divorzio, avessero entrambi partecipato ad un brindisi per l'esito favorevole al divorzio.
E' quanto statuito dai giudici di Cassazione con sentenza n. 10657 del 3 maggio 2010, in una vicenda in cui un uomo aveva chiesto il riconoscimento agli effetti civili della decisione con cui il Tribunale ecclesiastico, ritenendo rilevante il fatto che l'istante aveva da sempre avuto una riserva mentale nei confronti della indissolubilità del vincolo matrimoniale e che tale sua riserva era nota alla moglie, aveva disposto l'annullamento del matrimonio concordatario dallo stesso contratto.
In particolare, la Corte di appello di Roma, prima, e la Cassazione, poi, hanno respinto la relativa istanza di delibazione evidenziando che, per la vicenda in esame, non poteva essere reso efficace, in Italia, il provvedimento di annullamento: gli atti del processo canonico, infatti, non offrivano la prova della conoscenza o la conoscibilità da parte della moglie della riserva mentale dell'altro coniuge in ordine all'esclusione dell'indossolubilità delle nozze. Nel caso di specie – precisa, altresì, la Corte - era da considerare irrilevante che i coniugi, in occasione del referendum sul divorzio, avessero entrambi partecipato ad un brindisi per l'esito favorevole al divorzio.
- ItaliaOggi7 – Avvocati Oggi, p. VIII – Lo spirito divorzista non basta - Alberici
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