Utilizzo blindato

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Circa il corretto trattamento tributario da applicare, ai fini dell’Iva, ad un contratto concluso tra una società di servizi del Coni ed una società americana, che prevede tra le prestazioni (anche permutative) la concessione in esclusiva dei diritti di utilizzazione dei marchi del comitato olimpico, l’amministrazione finanziaria sostiene in risoluzione n. 339 del 1° agosto che le concessioni dei diritti di sfruttamento dei marchi aziendali costituiscono prestazioni di servizi che, rese ad un soggetto extracomunitario, sono soggette ad Imposta quando utilizzate nel territorio dello Stato. Ove lo sfruttamento economico dei diritti si traduca in sub-concessioni di licenza ad operatori di tutto il mondo, utilizzando in Italia e all’estero prestazioni complesse e non scindibili, deve ritenersi che il corrispettivo sia da assoggettare ad Iva, non potendo distinguersi la quota parte utilizzata in Italia. Il committente extraUe potrà, in ogni caso, recuperare l’Iva addebitatagli, previa nomina di un rapprsentante fiscale ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del dpr n. 633/72, nelle forme previste dall’articolo 1, comma 4, del dpr 441/97.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 28 – Utilizzo blindato - Zuliani

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