Uso cumulativo di studi di settore e redditometro per i settori a rischio evasione

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Nel caso dei cosiddetti servizi alla persona, come pure per i servizi di prossimità e alcune specifiche attività professionali, l’uso di Gerico non risulta esaustivo, in quanto non troppo preciso.

Trattandosi di settori in cui i comportamenti dei contribuenti non sono direttamente riconducibili a una “filiera a monte” o a un certo tipo di clientela, che possa in qualche modo indicare dei comportamenti virtuosi, l’uso degli studi di settore deve essere integrato con l’accertamento sintetico oppure con il redditometro. Solitamente, invece, nei settori dove funziona sia la filiera a monte che la clientela a valle, le prestazioni fatturate rappresentano un dato facilmente rintracciabile dall’Amministrazione finanziaria, con una notevole riduzione dell’evasione stimata.

Diversa è la situazione per quei settori dove, invece, non esistono misure di controllo, né a monte né a valle. In tal caso, l’uso del redditometro e dell’accertamento sintetico - inizialmente auspicato come un ausilio agli studi di settore - potrebbe essere destinato a sostituire integralmente gli studi. I due strumenti, infatti, consentono un incrocio di dati che permetterà agli uffici del Fisco di scegliere di volta in volta lo strumento più efficace ai fini di una puntuale lotta all’evasione. Infatti, da una parte si pongono gli studi di settore che si basano su una presunzione semplice e i cui risultati si mostrano irrilevanti ai fini del redditometro e dell’accertamento sintetico. Dall’altra, appunto, è possibile ricorrere all’accertamento sintetico e al redditometro che si fondano su una presunzione legale e quindi più incisiva rispetto a quella degli studi. La congruità di questi ultimi due strumenti di accertamento potrebbe essere utilizzata come difesa in ipotesi di non congruità ai fini degli studi di settore, in quanto avvalorata da ulteriori elementi. L’uso di queste due metodologie potrebbe risultare possibile per quei contribuenti che conseguono soltanto redditi d’impresa o di lavoro autonomo.

Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 26 – Prevale il test sulle spese - Deotto

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