Uso aziendale. Non modificabile unilateralmente dal datore

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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18780 del 5 settembre 2014, ha affermato che, in presenza di un uso aziendale legato alle modalità di espletamento della prestazione lavorativa, i lavoratori acquisiscono un diritto.

Come più volte affermato dalla stessa Corte, l’uso aziendale, se non risulta una contraria volontà delle parti, si inserisce, ai sensi dell’art. 1340 c.c., non già nel contratto collettivo, bensì in quello individuale, integrandone il contenuto; l’esclusione di tale uso può pertanto avvenire soltanto in base alla concorde volontà delle parti (Cass., sez. un., 3101/95; Cass. 1438/97; Cass. 9161/98; Cass. 10783/2000).

Inoltre, sui diritti acquisiti sulla base di usi aziendali - come già affermato da Cass. 21 agosto 2009 n. 18593 - il datore di lavoro non può incidere unilateralmente, a meno che non sia intervenuta una modificazione dell’organizzazione del lavoro, che, secondo una valutazione rimessa al giudice di merito, abbia fatto venir meno il presupposto del diritto.

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