Unioni civili tra omosessuali. Sì all'adozione del figlio del partner
Pubblicato il 25 settembre 2017
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Nelle unioni civili, il partner dello stesso sesso può adottare il figlio biologico dell’altro. Il via libera arriva da due pronunce, rese dal Tribunale per il Minorenni di Bologna, rispettivamente il 6 luglio ed il 31 agosto 2017, con cui i Giudici hanno accolto, in entrambi i casi, la richiesta di una donna (unita ad altra mediante unione civile ex Legge n. 76/2016) di adottare il minore avuto dalla partner a seguito di procreazione medicalmente assistita.
Relazione omosessuale. “Famiglia” dove è possibile crescere un minore
Ove le indagini ex lege diano esito positivo, per cui si appuri che l’adozione risponda all’interesse del minore e vi sia il consenso di tutti i soggetti interessati, non si comprende – affermano i Giudici bolognesi – come vi possano essere ostacoli alla richiesta di adozione, se non per il prevalere di pregiudizi legati ad una concezione dei vincoli familiari non più rispondente alla ricchezza ed alla complessità delle relazioni umane nell’epoca attuale. Del resto, proprio l’interpretazione evolutiva della stessa Corte Edu della nozione di vita familiare di cui all’art. 8 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, è giunta ad affermare che nell’ambito della vita familiare deve annoverarsi anche il rapporto fra persone dello stesso sesso; rapporto che non può quindi essere escluso dal diritto di famiglia, con la conseguenza che non già le aspirazioni o i desideri degli adulti debbano avere necessariamente pari riconoscimento da parte dell’ordinamento, bensì i diritti dei bambini.
Ciò detto, anche alla luce della recente giurisprudenza interna, va rimarcato che la relazione affettiva tra due persone dello stesso sesso che si riconoscano come parti del medesimo progetto di vita, con aspirazioni, desideri e sogni comuni per il futuro e condivisioni di frammenti di vita quotidiana, costituisce a tutti gli effetti una “famiglia”; luogo in cui è possibile la crescita di un minore, senza che il mero fattore “omoaffettività” possa costituire un ostacolo formale.
Adozione in casi particolari, anche se è impossibile l’affidamento preadottivo
Inoltre – conclude il Tribunale di Bologna con sentenza del 6 luglio 2017 – in virtù della clausola di salvaguardia di cui all’art. 1 comma 20 Legge n. 76/2016, l’ipotesi di adozione in casi particolari (ipotesi de quo) di cui all’art. 44 Legge n. 184/1983 può trovare applicazione anche in caso di impossibilità giuridica di affidamento preadottivo, per non essere il minore dichiarato in stato di abbandono (sussistendo, nella specie, il genitore biologico che ne ha la cura).
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