Unioni civili Permessi e congedi estensibili
Pubblicato il 16 maggio 2016
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Ai sensi del comma 20 dell’articolo unico della legge sulle unioni civili - in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - per assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.
Stante quanto sopra saranno estensibili ai soggetti parti delle unioni civili, molti dei diritti fino ad ora spettanti ai coniugi fra cui, a titolo meramente esemplificativo:
- la fruizione del congedo matrimoniale;
- i tre giorni di permesso mensile per assistere il coniuge portatore di handicap grave, ex art. 33, Legge n. 104/92;
- i due anni di congedo straordinario retribuito per assistere il coniuge convivente portatore di handicap grave, ex art. 42, commi 5 e segg., D.Lgs. n. 151/2001.
Saranno, inoltre, applicabili alle unioni civili anche le norme sull’assegno per il nucleo familiare e quelle sulle detrazioni fiscali per i carichi di famiglia.
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