Uniemens aprile 2023: imminente lo sblocco degli errori sui codici L050 e L062

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Uniemens aprile 2023: imminente lo sblocco degli errori sui codici L050 e L062

Dalla denuncia contributiva del mese di aprile 2023 decorre la vigenza dei codici evento/conguaglio resi noti dall’Istituto previdenziale con il messaggio 13 febbraio 2023, n. 659.

A seguito del decreto legislativo n. 105/2022 e della legge di Bilancio 2023, sono state numerose le novità in tema di congedi parentali, congedi per assistenza a soggetti disabili e permessi L. n. 104/1992.

Al riguardo, tralasciando le indicazioni della circolare INPS n. 45/2023, relative all’innalzamento del mese di congedo parentale indennizzabile nella misura dell’80% della retribuzione, valide dal mese di luglio 2023, professionisti e imprese, allo scadere del mese di maggio 2023, sono tenuti alla trasmissione dei flussi Uniemens del mese di competenza aprile 2023.

Da tale mensilità, come precisato dal sopracitato messaggio INPS, decorrono i seguenti codici evento:

  • PD0, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1- ter, D. Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 1, D. Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti successivamente al compimento del sesto anno e fino al dodicesimo anno di età del bambino”;
  • PD1, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 1, D. Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti successivamente al compimento del sesto anno e fino al dodicesimo anno di età del bambino”;
  • PE0, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1- ter, D. Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 1, D. Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi e fruiti fino al compimento del dodicesimo anno di età del bambino”;
  • PE1, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 1, D. Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi e fruiti fino al compimento del dodicesimo anno di età del bambino”;
  • PB0, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1- ter, D. Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 3, D. Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti fino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale (ex art. 35, co. 2, D. Lgs. n. 151/2001)”;
  • PB1, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 3, D. Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti fino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale (ex art. 35, co. 2, D. Lgs. n. 151/2001)”;
  • TB0, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1- ter, D. Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 3, D. Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti tra l’ottavo e il dodicesimo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale (ex art. 35, co. 2, D. Lgs. n. 151/2001)”;
  • TB1, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 3, D. Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti tra l’ottavo e il dodicesimo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale (ex art. 35, co. 2, D. Lgs. n. 151/2001)”.

Altresì rimangono validi i codici:

  • MA2, che continua a mantenere il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 1, D. Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti fino al compimento del sesto anno di vita del bambino”;
  • MA0, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1- ter, D. Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 1, D. Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti fino al compimento del sesto anno di vita del bambino”.

Messaggio di errore in Uniemens

Ciò assunto, nel tentativo di trasmettere le citate denunce contributive del mese di aprile, imprese e professionisti del settore stanno ricevendo il seguente messaggio di errore da parte dei sistemi di controllo INPS:

L’errore, replicato anche sul codice di conguaglio L062, sembra essere attinente al nuovo dato obbligatorio da inserire sulla sezione InfoAggCausaliContrib al campo identificativo da compilare con il C.F. del dante causa al periodo di astensione richiesto.

ATTENZIONE: Con nota interna l’Istituto previdenziale ha comunicato che il predetto errore verrà reso “Forzabile” entro la giornata odierna.

Sblocco delle denunce contributive

Come preannunciato, nella tarda serata di ieri l'Istituto previdenziale ha provveduto ad aggiornare i propri sistemi di controllo per la trasmissione delle denunce contributive inerenti al mese di competenza aprile 2023. E' infatti adesso possibile effettuare le trasmissione dei flussi Uniemens, previa compilazione del predetto campo InfoAggCausaliContrib con il codice fiscale del dante causa del periodo di astensione richiesto, senza che il software restituisca alcun tipo di errore, sia forzabile che non forzabile. 

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