“Unico” non trova pace
Pubblicato il 07 maggio 2007
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Con il mese di maggio parte ufficialmente la stagione delle dichiarazioni dei redditi. Dopo alcuni anni di tranquillità, quest’anno il modello di dichiarazione Unico 2007 presenta numerose difficoltà a causa dell'"ingorgo normativo" che si è verificato nel seguito dell’avvicendarsi prima della manovra estiva (Dl n. 223/2006), poi, in sede di conversione, della manovra autunnale (Dl n. 262/2006) con cui vennero apportate delle rilevanti modifiche che hanno, di fatto, riscritto quasi completamente le regole, e, per finire, con il Ddl, presentato il 30 marzo scorso, che ha voluto ancora modificare la normativa con decorrenza dal periodo d’imposta 2006. Così, una norma da considerarsi corretta in quanto evita incidenze negative retroattive, per esempio, sulla rilevanza delle aree per gli ammortamenti e i canoni di leasing dedotti in precedenza, potrebbe diventare legge quando la maggior parte dei bilanci è ormai stata approvata e molte dichiarazioni sono state presentate. Allo stesso tempo, molti adempimenti fiscali sono stati anticipati, in termini di calendario, portando ad un’anticipazione di una serie di obblighi, che spaziano dal pagamento alla trasmissione/presentazione del modello, anche se gli intermediari hanno più volte riconosciuto che questi nuovi termini non sono realistici, per cui la discussione sulla possibilità di un loro slittamento al prossimo anno resta ancora aperta.
Le novità che imbarca Unico 2007 riguardano sia il profilo formale che sostanziale.
Dal primo punto di vista, si devono considerare i nuovi termini di presentazione: quello “ordinario” del 31 luglio e quelli relativi ad eventuali situazioni straordinarie come liquidazioni, trasformazioni e fusioni, che impongono l’anticipo dei termini alla fine del settimo mese successivo rispetto alla data di effetto dell’evento straordinario, mentre prima era il decimo mese successivo. Altri problemi riguardano le società di persone. Per quest’ultime non esiste più la possibilità di distinguere il modello vecchio da quello nuovo a seconda di quale periodo d’imposta si consideri. Le società di persone devono presentare sempre le dichiarazioni con i nuovi modelli. Dal momento, però, che questi potrebbero non essere ancora materialmente disponibili o esserlo solo "virtualmente", si potrebbe immaginare, anche in questo caso, un ripensamento tale da prevedere la modifica delle norme sulla presentazione delle dichiarazioni per le suddette società.
Dal punto di vista sostanziale, si deve considerare il caso dei professionisti senza autonoma organizzazione, che non sono tenuti al pagamento dell’Irap e, dunque, non dovrebbero essere nemmeno tenuti alla compilazione del quadro IQ. Tuttavia, il software fornito dalle Entrate sembrerebbe imporre l’obbligo della compilazione del quadro Irap ogni volta che un soggetto dichiari un reddito di lavoro autonomo. Nel caso dei professionisti, quindi, Unico 2007 non tiene conto delle molte sentenze di Cassazione che hanno sancito il principio secondo cui l’Irap non è dovuta dai soggetti sprovvisti di autonoma organizzazione.
Altra zona a maggiore complessità di Unico 2007 è quella che riguarda la disciplina delle società di comodo. A tal proposito, si deve richiamare la recente circolare agenziale n. 25/E, di venerdì scorso, che è intervenuta proprio a chiarire numerosi dubbi interpretativi relativi al nuovo obbligo di compilazione del quadro RF sull’operatività e quelli legati allo scioglimento agevolato. Fino allo scorso anno, per chi sapeva di essere operativo bastava barrare una semplice casella. Con Unico 2007 tutti i contribuenti sono chiamati a compilare il quadro, con la difficoltà – per esempio per una società di persone – di riclassificare tre anni di bilancio.
Non da ultimo, molte difficoltà operative hanno riguardato i fabbricati strumentali. Per questa categoria di beni strumentali, il problema si pone in merito all’incidenza delle aree fabbricabili. A seguito delle modifiche apportate dal disegno di legge presentato il 30 marzo 2007, il problema maggiore sarà quello di individuare il valore residuo da ammortizzare. L’approvazione definitiva del Ddl potrebbe arrivare dopo i termini, cioè quando i bilanci sono stati chiusi e le dichiarazioni già presentate dalla maggior parte dei contribuenti.
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